Immobile con valore inferiore a 50mila euro: sequestrabile

La Redazione
11 Aprile 2018

«In tema di reati tributari, il valore dei beni sottratti fraudolentemente al pagamento delle imposte può essere inferiore all'ammontare di 50mila euro previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, come elemento costitutivo del reato. L'offensività della condotta va parametrata esclusivamente in base alla sua attitudine a ridurre o eliminare la garanzia patrimoniale, secondo un giudizio “ex ante”». Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15133/2018.

«In tema di reati tributari, il valore dei beni sottratti fraudolentemente al pagamento delle imposte può essere inferiore all'ammontare di 50mila euro previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, come elemento costitutivo del reato. L'offensività della condotta va parametrata esclusivamente in base alla sua attitudine a ridurre o eliminare la garanzia patrimoniale, secondo un giudizio “ex ante”». Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 5 aprile 2018 n. 15133. Con essa, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato da un PM avverso l'ordinanza del Riesame che aveva annullato il sequestro preventivo su un immobile, che era stato venduto da una società al fratello del legale rappresentate: in questo caso, veniva riconosciuto che la vendita era avvenuta ad un prezzo inferiore a quello stimato.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione dai sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. «Attraverso l'incriminazione della condotta da esso prevista il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario», hanno osservato i Supremi Giudici.

Nel caso in esame, era evidente ai Giudici che la sottrazione di beni per un valore oscillante tra 44mila e 33mila euro era idonea a pregiudicare, anche solo in parte, la procedura di riscossione di maggior credito erariale.

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