Inapplicabilità del privilegio fondiario al sovraindebitamento

11 Aprile 2018

L'art. 41 TUB riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. La norma è di stretta interpretazione, ed è inapplicabile a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale maggiore.
Massima

L'art. 41 TUB riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. La norma è di stretta interpretazione, ed è inapplicabile a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale maggiore.

Nel sovraindebitamento, e in particolare nella liquidazione del patrimonio, l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale.

Il caso

Il Tribunale di Modena ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di proseguire l'espropriazione ex art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012. L'art. 14-quinquies L. 3/2012, infatti, pone il divieto generalizzato di azioni esecutive, senza alcuna eccezione. L'art. 41 TUB, invece, facoltizza il creditore fondiario a intraprendere e proseguire la procedura esecutiva solo nel fallimento, e a soddisfarsi mediante il pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario. La disposizione non riporta alcuna eccezione all'automatic stay previsto nel sovraindebitamento.

Nella specie, a seguito del completamento della procedura di vendita nella procedura di liquidazione del patrimonio, veniva incassato il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento; il liquidatore nominato chiedeva la prosecuzione della procedura e che il prezzo fosse trasferito sul conto della procedura per essere ripartito alla massa, mentre il creditore fondiario si opponeva chiedendo di essere pagato direttamente dalla procedura esecutiva come previsto dall'art. 41 TUB. Il Tribunale di Modena ha ritenuto che il saldo prezzo dell'aggiudicazione dovesse essere di pertinenza della procedura di liquidazione del patrimonio e non del creditore fondiario, rigettando le istanze di quest'ultimo.

La questione giuridica e la relativa soluzione

La ratio decidendi è stata elaborata a partire dall'enunciato dell'art. 41 TUB, il quale va interpretato nel senso che il privilegio processuale ivi disciplinato è limitato al solo fallimento, e non esteso al sovraindebitamento e ad altre procedure concorsuali.

Si tratta infatti di una norma di stretta interpretazione, inapplicabile a fattispecie diverse da quella letteralmente contemplata.

In particolare, nella procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies della legge n. 3/2012 (che tra l'altro è norma speciale e posteriore) l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale stessa.

Il privilegio fondiario permette che il creditore possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore: in tal modo, esso deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 l.fall..Tuttavia, la disposizione in esame non deroga all'art. 52 l.fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. Ne consegue che il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo se vuol rendere definitiva l'assegnazione (Cass. 6377/2015 e Trib. Monza 13 aprile 2015).

Secondo giurisprudenza consolidata, l'art. 41 TUB configura un privilegio di carattere meramente processuale che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito (Cass. n. 13996/2008).

Il Giudice modenese ha poi precisato che, nel sistema di interrelazioni fra procedure esecutive e concorsuali, sia connaturale che l'attivo da mettere a disposizione della procedura concorsuale debba essere epurato delle prededuzioni della procedura individuale anteriormente avviata, che rimangono a beneficio della procedura esecutiva individuale in anteclasse ex art. 2777 cc..

Se dunque il liquidatore – ex art. 14-novies, secondo comma, L. n. 3/2012 - subentra nella procedura di esecuzione individuale, egli si deve sottoporre alle regole proprie di quello specifico procedimento, ivi compreso il principio della regolazione delle spese di procedura.

Così, nella fase di distribuzione della procedura esecutiva in commento sono stati dapprima regolati i crediti ed i rimborsi ex art. 2770 c.c. (prededuzioni del procedente, compensi delegati e custode), e il residuo è stato messo a disposizione del liquidatore nominato nella procedura di sovraindebitamento.

Compiuta la distribuzione con i criteri sopra indicati, il processo esecutivo è stato dichiarato improcedibile, poiché il divieto di proseguire le azioni esecutive sancito dagli artt. art. 14-quinquies e ss. della L. n. 3/2012 impedisce l'annullamento o revoca della procedura fino a quando la procedura concorsuale non sia estinta e la procedura esecutiva individuale eventualmente riattivata.

Conseguentemente, la procedura individuale non può in alcun caso proseguire. Ne consegue che il delegato, compiuta la distribuzione di cui si è detto, renderà relazione finale, cui seguirà il provvedimento di definitiva improcedibilità del giudice dell'esecuzione.

Osservazioni

L'orientamento espresso dal Tribunale di Modena richiama il principio consolidato nel diritto vivente che sancisce l'eccezionalità del privilegio processuale fondiario, insuscettibile di applicazione analogica.

Così, il privilegio fondiario è stato escluso nel concordato preventivo (Cass. n. 11879/1991), poiché la prevalenza dell'interpretazione letterale impone di escludere che l'art. 168 l. fall. ammetta deroghe al divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale minore, e ciò anche perché nella disposizione sull'automatic stay del concordato non sono previste deroghe, mentre in materia fallimentare l'art. 51 l.fall. reca espressamente l'inciso “salvo diverse disposizioni di legge”: il blocco delle azioni esecutive nell'accordo di massa deve quindi intendersi più ampio nel concordato che nel fallimento.

L'applicazione di simili criteri al sovraindebitamento, ed in particolare il criterio della specialità del privilegio fondiario, impedisce poi qualunque tentativo di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 41 TUB rispetto alla tutela del creditore fondiario nel caso di ammissione alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. n. 3/2012.

Se, infatti, l'art. 41 TUB prevede una deroga al principio della par condicio creditorum, in favore del creditore fondiario, questa non può dirsi operante nella liquidazione del patrimonio e in generale negli altri istituti del sovraindebitamento, poiché non risultano eccezioni al divieto di azioni esecutive generalizzato previsto dall'art. 14-quinquies L. n. 3/2012, esattamente come nel concordato.

Conclusioni

Nella Legge n. 3/2012 non viene richiamata alcuna eccezione al blocco delle azioni esecutive e pertanto il privilegio processuale fondiario non può essere applicato ad alcuno degli istituti del sovraindebitamento: né all'accordo di composizione della crisi, né al piano del consumatore (ove il divieto venga disposto,), né alla liquidazione del patrimonio.

Poiché le norme sul privilegio sono norme di stretta applicazione, non è possibile un'applicazione analogica dell'art. 41 TUB: pertanto, non può che aderirsi all'interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza e ribadita dal Tribunale di Modena con la pronuncia qui in esame.

Guida all'approfondimento
Tidona, Gli effetti dell'omologazione del “piano del consumatore” sull'azione esecutiva fondiaria della banca ex art. 41 TUB, in Magistra Banca e Finanza, 2016; Francesco Paolo Patti, Finanziamenti all'impresa, credito fondiario e (riconsiderazione del) privilegio processuale, in Fall., 2017; Marco Piras, I rapporti fra l'esecuzione fondiaria e il fallimento, in Dir. Fall., 2016; Federico Casa, Appunti sul credito fondiario tra privilegio processuale e concorso formale, in Fall., 2015; Abete Luigi, Vendita immobiliare. Creditore fondiario e fallimento: anteriorità cronologica, in Fall., 2012; Trib. Reggio Emilia, 11/04/2012, in Il caso; Cass. Civ. Sez. I, 25/02/2015 n. 3795; Trib. Monza 14/12/2015, in Quotidiano Giuridico, 2016; Trib. Monza 13/04/2015, in Fall., 2015.

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