Responsabilità per infortunio del distaccante

11 Aprile 2018

Il distaccante, durante il periodo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione presso il distaccatario, continua ad essere responsabile di eventuali infortuni presso quest'ultimo?

Il distaccante, durante il periodo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione presso il distaccatario, continua ad essere responsabile di eventuali infortuni presso quest'ultimo?

Secondo la posizione assunta in merito dalla giurisprudenza, dell'infortunio verificatosi presso il distaccatario risponde quest'ultimo. Ciò in quanto il dipendente, svolgendo la propria attività per conto di un soggetto diverso dal proprio datore, si inserisce nella sua organizzazione aziendale e viene ad essere sottoposto alle direttive e alla sorveglianza dello stesso.

Non sarà dunque responsabile il distaccante del pregiudizio psico-fisico del distaccato in quanto estraneo, per il periodo del distacco, alla sfera di controllo di questo.

In base all'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008, però, la responsabilità non è esclusa qualora l'evento dannoso sia avvenuto a causa dell'insufficiente o mancata formazione del lavoratore distaccato, dal momento che grava sul distaccante l'obbligo di renderlo edotto dei rischi dell'attività che sarà chiamato a svolgere presso il distaccatario.

In merito: Cass. sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3048; Cass. sez. lav., 23 febbraio 2018, n. 1574.

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