L'avvocato che critica l'operato del giudice rischia la segnalazione all'ordine

Redazione scientifica
11 Aprile 2018

Attribuire al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non un errore nella ricostruzione dei fatti o nell'interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d'ufficio costituisce un atto contrario ai doveri deontologici dell'avvocato ed, in particolare, violazione dell'art. 52, comma 1, del codice deontologico forense.

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli con la quale, nel rigettare il gravame, veniva confermata la decisione di primo grado di rigetto della domanda di simulazione e di accoglimento di quella revocatoria.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave. Posta l'inammissibilità del ricorso, il Collegio si concentra sull'agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, azionare cioè la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione. Nel caso di specie, infatti, a parere dei Giudici, «la ricorrente ha proposto l'impugnazione sostenendo due tesi assai ardite». Pertanto, dovrà essere condannata d'ufficio, ex art. 385, comma 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità in esame, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Atto contrario ai doveri deontologici dell'avvocato. Per il Collegio, poi, l'avvocato, difensore della ricorrente e firmatario del ricorso, scrivendo che «la Corte d'appello, senza leggersi neppure i fascicoli ed omettendo la esistenza…» ha attribuito al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non un errore nella ricostruzione dei fatti o nell'interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d'ufficio. Ciò costituisce «un atto contrario ai doveri deontologici dell'avvocato ed, in particolare, violazione dell'art. 52, comma 1, del codice deontologico forense».

Procedimento disciplinare e notizia del fatto. Pertanto, la Suprema Corte ha stabilito che la sentenza dovrà essere comunicata al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, ai sensi dell'art. 51, comma 3, lett. d, della l. n. 247/2012, per i provvedimenti di sua competenza, ovvero la trasmissione al Consiglio di disciplina territorialmente competente.

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