Rifacimento del tetto di proprietà esclusiva
11 Aprile 2018
Qual è il criterio di ripartizione condominiale delle spese di rifacimento del tetto di proprietà esclusiva?
Prima di rispondere al quesito proposto è necessario svolgere le seguenti sintetiche premesse:
Da ciò deriva che, nel caso del tetto attribuito in proprietà esclusiva, si verifica una situazione del tutto simile a quella prevista dall'art. 1126 c.c. in cui il lastrico solare (struttura di copertura che non è costituita da falde ma da una superficie piana) fornisce una duplice utilità: da una parte, il godimento dell'area a favore del proprietario, e dall'altra, la copertura a favore delle unità immobiliari sottostanti. Tale norma (art. 1126 c.c.) prevede che le spese di riparazione e/o di ricostruzione siano ripartite per 1/3 a carico del proprietario esclusivo e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari sottostanti (proprio in considerazione di tale seconda utilità - di copertura - prestata a costoro). La giurisprudenza (Trib. Salerno, sez. I, 17 aprile 2008) ha affermato che nel caso in cui ad essere di proprietà esclusiva sia il tetto (e non il lastrico) si applica ugualmente (rectius, analogicamente) l'art. 1126 c.c., con la conseguenza che - nell'ipotesi indicata dal quesito - le spese di rifacimento del tetto dovranno essere ripartite per 1/3 a carico del relativo proprietario esclusivo e per i restanti 2/3 a carico delle porzioni di piano "coperte". |