Società agricole: il regime di tassazione anche con comportamento concludente
12 Aprile 2018
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 28/E dell'11 aprile, fornisce alcuni chiarimenti “in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. L'interpello. La Risoluzione risponde ad un interpello formulato da una s.r.l. agricola, il cui oggetto sociale consiste nell'esercizio di attività agricole, ex art. 2135 c.c. La società ha adottato il regime c.d. catastale, introdotto dalla Legge finanziaria 2007 (art. 1, L. n. 296/2006) e intende optare per il regime del consolidato nazionale, ex art. 117 Tuir, insieme con la s.r.l. controllante. La società formula alcuni quesiti in merito, tra le altre cose, alle modalità di esercizio dell'opzione di tassazione. La scelta della tassazione catastale con comportamento concludente. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le società agricole, che intendono optare per la tassazione catastale de qua, sono tenute, ex art. 2, comma 1, d.P.R. n. 442/1997, a comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva. Tuttavia, l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili possono desumersi anche da comportamenti concludenti del contribuente. In tal caso, la validità dell'opzione è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Tassazione catastale e regime consolidato. Quanto al regime consolidato, la Risoluzione chiarisce come non vi sia una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito. |