Chiarimenti dalle Entrate sul regime fiscale delle società che hanno optato per la tassazione catastale

La Redazione
12 Aprile 2018

L'Agenzia delle Entrate, con una nuova Risoluzione, fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale previsto dalla Finanziaria 2007.

Il comportamento concludente della società agricola che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del regime catastale, non abbia esercitato la relativa opzione, consente alla società di determinare il reddito su base catastale. È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n. 28/E diramata nel pomeriggio di ieri, in merito al regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1093, L. 296/2006).

Nel caso di specie la società istante, che non ha comunicato nella dichiarazione annuale IVA 2017 l'opzione per il regime cd. “catastale”, ha, tuttavia, con riferimento al periodo d'imposta 2016, provveduto al pagamento delle imposte in applicazione del regime catastale e presenterà la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC 2017) in conformità a tale scelta. “Ferma restando” chiariscono dalle Entrate nella Risoluzione “la sanzionabilità dell'omessa comunicazione dell'opzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 [senza la possibilità di applicare l'istituto della “remissione in bonis” di cui al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, applicabile ad ipotesi diverse da quelle cui sono applicabili gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997 (cfr. Circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.3)], si ritiene che il comportamento concludente posto in essere dal contribuente - consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva “consacrazione” della scelta di tale regime nel Modello Redditi SC 2017 (anno d'imposta 2016) - non comprometta la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'art. 32 del T.U.I.R. per il periodo d'imposta 2016”.

La nuova prassi chiarisce altresì che l'opzione per il regime “catastale” non pregiudica la possibilità per la società agricola di optare, in qualità di consolidata, a partire dal periodo d'imposta 2017, per il consolidato facente capo alla sua controllante (regime della tassazione di gruppo).

“Ciò, naturalmente” - chiariscono dalle Entrate - “a condizione che sussistano, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'accesso al regime della tassazione di gruppo”. Sul punto viene, inoltre, precisato che l'eccedenza ACE sul reddito complessivo netto generata dalla controllante non può essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto globale di gruppo poiché nel reddito complessivo globale netto è confluito il reddito della società agricola che ha optato per il regime catastale (che, in quanto tale, costituisce soggetto escluso dal beneficio, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera e), D.M. 3 agosto 2017).

“Ne consegue” - spiega la Risoluzione “che dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell'eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo - e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza - deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalla Alfa S.r.l. (società agricola, ndr). “Pertanto” è aggiunto “il reddito così ottenuto - ovverosia il reddito globale al netto della quota rinveniente dalla società agricola - costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione ACE attribuita da ciascuna società del gruppo. Tale reddito costituisce, altresì, base di calcolo per determinare l'eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in deduzione nell'esercizio successivo oppure in compensazione dell'IRAP, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del nuovo decreto ACE”.

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