Imposta di registro, l'obbligo di contraddittorio non è retroattivo

La Redazione
12 Aprile 2018

La Cassazione, con l'ordinanza n. 8619/2018, accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate: l'obbligo di contraddittorio, in questo caso, è in vigore solo dal 2018 e le nuove norme non sono retroattive.

Per l'imposta di registro, il contraddittorio è obbligatorio solo dopo la Legge di Bilancio 2018.

Lo spiegano i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 9 aprile 2018 n. 8619, con la quale la Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso un albergo. Nel caso in questione, l'ufficio delle Entrate aveva contestato all'albergo un'elusione fiscale sull'imposta di registro ma non aveva mai avviato il procedimento di contraddittorio; la misura era stata ritenuta illegittima in primo e secondo grado, ma non così in Cassazione.

La nuova norma non è retroattiva. I Supremi Giudici hanno spiegato, infatti, che è possibile riqualificare come «l'introduzione di nuovi limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie dapprima non esistenti fa sì che alla succitata disposizione debba riconoscersi natura innovativa e non meramente interpretativa della disposizione previgente, ciò comportando che essa non potrà trovare nel presente giudizio relativo ad avviso di liquidazione relativo alla riqualificazione di atti registrati nel 2009, a nulla valendo l'intenzione, palesata nella relazione illustrativa alla Legge n. 205/2017 [la legge di Bilancio 2018, n.d.r.] di “chiarire” il criterio di individuazione della natura e degli effetti che devono essere presi in considerazione ai fini della registrazione, che, in effetti viene a raccordarsi con la nuova disciplina dell'abuso del diritto».

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