Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: estesa l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9

Fabio Fiorucci
12 Aprile 2018

Con Comunicazione del 9 aprile 2018 Banca d'Italia ha esteso l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Le banche e gli altri intermediari che utilizzano i principi contabili IAS/IFRS per redigere il bilancio (individuale e consolidato) sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

Al fine di consentire agli operatori un avvio graduale della nuova normativa, è stata introdotta (Regolamento (UE) n. 575/2013) una disciplina transitoria che consente – ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali – di distribuire lungo un arco temporale di cinque anni (dal 2018 al 2022) l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Con Comunicazione del 9 aprile 2018 Banca d'Italia ha esteso l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Bankitalia ha ritenuto opportuno estendere anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del regime transitorio introdotto nel CRR sul presupposto che "gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB sono assoggettati ad un regime prudenziale analogo a quello delle banche, e, al pari di queste, sono tenuti ad applicare il nuovo principio contabile a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".

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