Raddoppio del contributo: il giudice superiore può dare atto dell'insussistenza dei presupposti

Redazione scientifica
12 Aprile 2018

Il rilievo sulla debenza del cd. doppio contributo consente di attestare, ex lege, la non sussistenza dei presupposti per il versamento in grado di appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il caso. La società appellante ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione con la quale era stata condannata dalla Corte d'appello di Napoli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, attestando altresì la ricorrenza delle condizioni per l'assoggettamento della stessa società «alla ulteriore contribuzione come prevista per legge».

In riferimento a tale statuizione, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per averla la Corte territoriale condannata al pagamento del cd. doppio contributo nonostante l'impugnazione non era stata respinta integralmente, né dichiarata inammissibile o improcedibile.

Il versamento del cd. doppio contributo. Il Collegio ricorda sul punto un precedente nel quale veniva affermato che: «in tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame» (Cass. civ., n. 10306/2014). Il giudice d'appello, applicando correttamente tale principio, avrebbe dovuto attenersi al dato oggettivo del parziale accoglimento dell'impugnazione e non considerare i presupposti per la condanna alle spese della parte soccombente in modo quasi integrale.

Detto ciò, osservano i Giudici, il rilievo sulla debenza del cd. doppio contributo sorge ipso iure e non può, quindi, costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio (cfr. Cass. civ., n. 5955/2014).

Attestazione dell'insussistenza dei presupposti. Pertanto, l'errore della Corte territoriale non consente la cassazione della sentenza impugnata, ma solo di attestare, ex lege, la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società in grado di appello, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R n. 115/2002.

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