Tassazione rendite finanziarie

Andrea Marchegiani
29 Marzo 2018

Si definisce rendita finanziaria una successione di importi da riscuotere (o pagare), chiamate rate, in epoche differenti, dette scadenze, ad intervalli di tempo determinati.Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di modificare le aliquote vigenti sui diversi strumenti finanziari. La precedente aliquota del 20% è stata sostituita da quella al 26%, rimanendo confermata l'esclusione di alcuni strumenti finanziari, che mantengono l'aliquota agevolata del 12,50%. La tassazione delle rendite finanziarie costituisce un elemento che, unito ad altri, è in grado di spiegare e di incidere sull'attività di investimento del risparmiatore e delle imprese.
Inquadramento

La tassazione delle rendite finanziarie è un elemento che, insieme ad altri, incide e spiega più approfonditamente le attività di investimento del risparmiatore e delle imprese.

La scelta della migliore allocazione possibile del risparmio, infatti, passa (necessariamente) attraverso la conoscenza della fiscalità che grava sulle varie alternative d'impiego del patrimonio e del reddito di ciascun soggetto economico.

Una rendita finanziaria è una “successione” di importi, chiamate rate, da riscuotere (o da pagare) in epoche differenti, chiamate scadenze, ad intervalli di tempo determinati.

Una rendita (S) è quindi individuata da 3 elementi:

  • Rk: rata da riscuotere (o da pagare) alla scadenza tk;
  • tk: scadenza, cioè il momento all'interno del k-esimo intervallo in cui viene riscossa (o pagata) la rata Rk;
  • n: numero di rate totali.

Le rendite possono essere rappresentate, a titolo di esempio, da azioni o titoli di Stato, depositi di conto corrente, Bot, obbligazioni, mutui e anche semplici impieghi di capitali diversi però dall'acquisto di partecipazioni al capitale di rischio di imprese.

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie previsto dal D.L. 66/2014, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di modificare le aliquote vigenti sui diversi strumenti finanziari.

La precedente aliquota del 20% (introdotta dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) è stata sostituita da quella al 26% (introdotta dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modif. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), mentre rimane confermata l'esclusione di alcuni strumenti finanziari, che mantengono l'aliquota agevolata del 12,50%.

Le tipologie di rendite finanziarie

Le rendite finanziarie rientrano nella più vasta categoria dei redditi da capitale, i quali sono accomunati dalle seguenti caratteristiche:

  • sono corrisposti dall'emittente (es. cedole obbligazionarie, dividendi) o dalla controparte contrattuale (es. interessi su conti correnti);
  • hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso, positivo;
  • sono sempre tassati isolatamente, in pratica senza alcuna possibilità di compensazione con minusvalenze, fatta salva l'eccezione del regime del risparmio gestito.

L'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, noto come TUIR, stabilisce che sono classificati come redditi da capitale:

  • utili;
  • interessi;
  • altri proventi finanziari (tra i quali rientrano le rendite).

Fanno parte della categoria delle rendite finanziarie:

  • interessi su mutui, conti correnti, certificati di deposito;
  • interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc.) e sui titoli di Stati esteri White List;
  • interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri White List;
  • interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri;
  • proventi derivanti da prestiti peer to peer (P2P lending), ossia prestiti erogati per il tramite di piattaforme gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo Decreto (lett. d-dis), art. 4 del TUIR, introdotta dalla L. n. 205/2017);
  • dividendi non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali;
  • proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato;
  • proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o liquidazione della quota;
  • proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente;
  • fondi pensione;
  • proventi delle polizze vita e di capitalizzazione;
  • capital gain sui titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc.) e sui titoli di Stati esteri White List;
  • capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate e dalle “non qualificate” in società Black List non quotate;
  • risparmio gestito.

In evidenza: chiarimenti sulle polizze vita

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 1° aprile 2016 fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

La novità recata dalla finanziaria 2015 consiste nel tassare le cosiddette polizze vita “miste”, rendendo imponibile i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anche se l'evento morte sia avvenuto anteriormente) che non siano erogati a copertura del “rischio demografico”, mentre in precedenza i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita erano esenti dall'IRPEF a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell'assicurazione sulla vita.

Tale esenzione viene ora riconosciuta solamente per i capitali percepiti:

  • a copertura del rischio demografico (in caso di morte dell'assicurato);
  • per le polizze vita di “puro” rischio, come la cosiddetta “temporanea caso morte”.

Secondo quanto stabilito dalla Stabilità 2015, le nuove somme riportate a tassazione rientrano tra i redditi di capitale di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-quater) del T.U.I.R., i quali “costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati” (art. 45, comma 4).

Stando al contenuto della citata Circolare 8/E, per le anzidette polizze vita “miste”, l'ammontare della prestazione imponibile deve corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato (determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali) e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Il valore di riscatto sarà quello determinato alla scadenza del termine indicato nella polizza; in sua mancanza sarà quello determinato alla data del decesso.

Se, tale valore, dovesse essere superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell'evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza fra l'importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall'assicurato riferibili alla componente finanziaria.

Nei casi, invece, in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto, come quando il decesso dell'assicurato si verifica in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto, la circolare chiarisce che “si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso”.

Si precisa, infine, che per i redditi sottoposti a ritenuta dovrà essere applicata l'aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi, e cioé:

  • 12,5% sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • 20% sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • 26% sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

In aggiunta, l'art. 67 TUIR stabilisce che i capital gain interessati dalla normativa sono:

  • plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate (c. 1 lett. c-bis);
  • plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (c. 1 lett. c). A seguito delle modifiche apportate da Legge di Bilancio 2018, anche i capital gain realizzati, a partire dl 1° gennaio 2019, su partecipazioni qualificate subiscono la stessa tassazione delle partecipazioni non qualificate;
  • plusvalenze da cessione di partecipazioni diverse (né qualificate né non qualificate - c. 1 lett. c-ter);
  • redditi da cessione strumenti finanziari (c.1 lett. c-quater);
  • redditi da cessione strumenti finanziari diversi dai precedenti (c.1 lett. c-quinquies).

In evidenza: Capital gain dal 1° gennaio 2019

La tassazione al 26% si applica anche alle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2019. Ciò che rileva, quindi, è il momento di realizzo che coincide, secondo la circolare 165/E/1998, con il «momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione».

I soggetti interessati dalla tassazione delle rendite finanziarie

I soggetti potenzialmente interessati dalla tassazione delle rendite finanziarie possono essere così elencati:

  • Persone fisiche senza la qualifica di imprenditore (sia residenti sia non residenti);
  • Imprese individuali;
  • Società;
  • Enti commerciali e non.

Ricordando che per coloro che esercita attività di impresa, i redditi derivanti dalle rendite si considerano redditi di impresa, la disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi riguarda le persone fisiche non imprenditori.

La determinazione dell'imponibile

L'art. 45 TUIR stabilisce come deve essere determinato il reddito da capitale, disponendo che: “il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.

Bisogna quindi tener presente che:

  • si applica il principio di cassa, perciò il reddito di capitale è rilevante nel periodo d'imposta nel quale viene percepito e non nel periodo d'imposta nel quale matura;
  • non si possono dedurre gli eventuali costi che sono stati sostenuti per la loro produzione.

In aggiunta, nella maggior parte dei casi i redditi di capitale sono soggetti alla ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta che li erogano.

Per quanto riguarda le plusvalenze, invece, l'art. 68 TUIR stabilisce che esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto.

I presupposti per il formarsi della plusvalenza, quindi, sono:

  • che il trasferimento sia effettuato (sono quindi irrilevanti gli acconti percepiti prima dell'atto traslativo);
  • che il corrispettivo sia incassato (non c'è, quindi, plusvalenza se il prezzo è dilazionato rispetto alla stipula del contratto traslativo; si applica cioè il principio di cassa).

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato anche il regime di compensazione delle minusvalenze. Prima delle modifiche, le minusvalenze potevano essere dedotte unicamente dalle plusvalenze della stessa categoria. Per effetto dei cambiamenti apportati all'art. 68 del Tuir, non occorre più distinguere tra partecipazioni qualificate e non e, ai fini della compensazione, rileva solo la localizzazione in uno Stato a fiscalità privilegiata dell'ente relativo alla partecipazione. Non è ancora chiaro se il nuovo regime di compensabilità è applicabile già dal 1° gennaio 2018 o si deve attendere il 2019, come per la nuova tassazione delle partecipazioni qualificate. Inoltre, come rilevato da Assonime (circolare 11/2018) un altro dubbio riguarda la possibilità di compensare le minusvalenze realizzate nei periodi d'imposta precedenti e riportate in avanti con le plusvalenze realizzate a partire dal 2019. Secondo l'Associazione, ciò dovrebbe essere possibile considerando che la norma non dispone nulla in contrario.

In evidenza: tassazione plusvalenza cessione impresa familiare

La tassazione della plusvalenza da cessione dell'impresa familiare va applicata esclusivamente in capo all'imprenditore, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 78 del 31 agosto 2015, dirimendo così una delle questioni più discusse in materia.

In passato, infatti, la stessa Agenzia aveva stabilito, con la Nota ministeriale n. 984/97, che i collaboratori familiari dovevano essere assegnatari di una quota di plusvalenza in proporzione alla qualità e quantità di lavoro prestato nell'impresa.

L'evoluzione della tassazione delle rendite finanziarie

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio conosciuto come Testo Unico Bancario, ha introdotto per primo la tassazione delle rendite finanziarie.

Tale sistema di tassazione, vigente fino al 31 dicembre 2011, prevedeva la tassazione delle rendite finanziarie (redditi di capitale o redditi diversi) con le aliquote del 12,50% o del 27% a seconda della tipologia di strumento finanziario.

In particolare, erano soggetti ad aliquota del 27%:

  • gli interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito;
  • le accettazioni bancarie;
  • i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi;
  • le obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge;
  • i titoli atipici;

mentre erano soggetti all'aliquota del 12,50%:

  • i titoli pubblici;
  • i titoli obbligazionari o similari emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi;
  • le cambiali e gli altri redditi di capitale;
  • i proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali;
  • le plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate;
  • i proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Il successivo sistema, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012 (Legge 14 settembre 2011, n. 148), invece, stabiliva una tassazione pari al 20% per le ritenute e le imposte sostitutive, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all'articolo 67, co. 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR.

L'attuale tassazione delle rendite finanziarie

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie previsto dal D.L. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di modificare le aliquote vigenti sui diversi strumenti finanziari.

Tale misura interessa le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che hanno percepito interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 TUIR e/o redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR.

La precedente aliquota del 20% è stata sostituita da quella al 26%, rimanendo confermata l'esclusione di alcuni strumenti finanziari, che mantengono l'aliquota agevolata del 12,50%.

Anche l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, chiarendo, con la Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, che:

  • la tassazione passa, in maniera automatica, dal 20 al 26% per:
  • i redditi da capitale (dividendi, cedole e interessi di conti correnti, depositi bancari e postali);
  • i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, maturati a partire dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli;
  • i redditi diversi di natura finanziaria;

A decorrere dai proventi percepiti dal 1° gennaio 2018, anche i dividendi relativi a partecipazioni qualificate saranno tassati al 26%.

In evidenza: Regime transitorio

Nonostante la tassazione al 26% dei dividendi qualificati è prevista dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un regime transitorio, durante il quale si continuano ad applicare le disposizioni del DM 26 maggio 2017. In particolare, gli utili, se qualificati, formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata dall'1.1.2018 al 31 dicembre 2022, concorrono alla determinazione del reddito nelle seguenti misure:

  • 40%, se prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14%, se prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Sebbene non specificato dalla norma, la circolare n. 11/2018 di Assonime ritiene che il regime impositivo previsto dal DM 26.05.2017 possa essere applicato anche alle distribuzioni deliberate prima del 1° gennaio 2018.

  • in deroga a quanto previsto, si applica l'aliquota d'imposta del 12,5%:
  • agli interessi, premi e ogni altro provento derivanti da titoli pubblici italiani (Bot, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati;
  • ai redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), T.U.I.R., derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lettera c-ter), T.U.I.R., derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli; ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, T.U.I.R. (cosiddetta “white list”);
  • ai redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, la cui aliquota di tassazione viene eguagliata a quella prevista per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani, passando dal 20 al 12,5% con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data; agli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emesse dalle società di cui all'art. 157, D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 83/2012 (gli altri redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione si applica invece l'imposta nella misura del 26%).

In evidenza: Peer to peer nell'ambito del Terzo settore

Come si è visto, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto tra i redditi di capitale a cui applicare la ritenuta del 26% i proventi conseguiti nell'ambito di un prestito peer to peer. Tuttavia, il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha previsto l'applicazione della ritenuta del 12,50% per i crowdfunding relativi al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale al cui perseguimento sono istituzionalmente deputati gli enti del Terzo settore (indicate dall'articolo 5 del Codice).

L'ultimo aspetto chiarito dalla circolare è quello della previdenza e redditi da investimenti e attività estere.

Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), l'art. 4, co. 6-ter, D.L. n. 66/2014 (inserito in sede di conversione) ha aumentato dall'11 all'11,50% la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014. Per le casse professionali, ai proventi di natura finanziaria erogati in loro favore si applica l'aliquota del 26%, ma il comma 6-bis del citato art. 4 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l'ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%.

Di seguito si propone una tabella che riporta, per tipologia d'investimento, l'aliquota precedente e quella attualmente in essere cui sono soggette le persone fisiche residenti.

ALIQUOTE – PERSONE FISICHE RESIDENTI

INVESTIMENTI

CRITERIO DI PRELIEVO

FINO AL 30.06.2014

DAL 1.07.2014

interessi su conti correnti, certificati di deposito;

RITENUTA

20%

26%

interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc.) e sui titoli di Stati esteri White List;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

12,50%

interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri White List;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

12,50%

interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

26%

proventi derivanti da prestiti peer to peer (P2P lending);

(Legge di Bilancio 2018)

RITENUTA D'IMPOSTA 26%

dividendi non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali;

RITENUTA D'IMPOSTA

20%

26%

proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato;

RITENUTA D'IMPOSTA

20%

26%

proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o liquidazione della quota;

RITENUTA D'ACCONTO

20%

26%

proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

26%

fondi pensione;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

11% (20% dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014)

proventi delle polizze vita e di capitalizzazione;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

26%

capital gain sui titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc.) e sui titoli di Stati esteri White List;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

12,50%

capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni in società Black List non quotate;

IMPOSTA SOSTITUTIVA

20%

26%

risparmio gestito.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

12,50%

26%

In evidenza: risparmio gestito

Anche per il risparmio gestito (fondi comuni, gestioni patrimoniali) il passaggio dal 20 al 26% è automatico e sarà il gestore a calcolare quanta parte dei guadagni è maturata con la vecchia aliquota e quanta dopo il rincaro.

La tassazione al 26% sarà applicata a tutti gli strumenti soggetti al rincaro.

Con la Risoluzione del 16 febbraio 2015, n. 16/E, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, nel caso in cui un risparmiatore apra direttamente a proprio nome un conto corrente e rilasci a una Società di Gestione del Risparmio (Sgr) una delega a movimentare i conti nell'ambito di un contratto di gestione del portafoglio, l'individuazione del sostituto d'imposta per l'applicazione della ritenuta sui proventi percepiti dipende dal tipo di regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari.

Inoltre, le Sgr che aderiscono indirettamente (tramite un istituto di credito) al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa devono effettuare le ritenute previste dall'art. 27-ter del Dpr 600/1973 e presentare il modello 770 ordinario, qualora integrino tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale per essere qualificati come sostituti d'imposta ai fini dell'effettuazione delle ritenute sugli utili derivanti dalle azioni e dagli altri strumenti finanziari.

Il documento di prassi ha chiarito che nel caso di applicazione del regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d'imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari, anche qualora il risparmiatore, cha abbia aperto a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso tale istituto di credito, abbia rilasciato una delega a una Sgr per effettuare le operazioni finanziarie rientranti nell'ambito di un contratto di gestione di portafoglio, in linea con quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007. In tal caso, la banca depositaria è tenuta anche a effettuare le segnalazioni previste nell'ambito della normativa sul monitoraggio fiscale.

Gli obblighi dichiarativi

Le rendite finanziarie possono produrre due tipologie di redditi: quelli di capitale (interessi, utili, proventi che derivano da un impiego di capitale) e quelli diversi di natura finanziaria (plusvalenze e derivanti da negoziazioni di azioni, titoli, etc.).

Dal momento che la legge non dà una definizione univoca dei redditi da capitale, ma si limita a proporre una casistica, bisogna tener presente che, in ogni caso, i proventi, sia in denaro sia in natura, che derivano dall'impiego di denaro (o di altri beni), costituiscono redditi da capitale, se percepiti da persone fisiche o da enti non commerciali, al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriali; tali proventi, infatti, se conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriali, sono considerati componenti del reddito d'impresa.

Nella maggior parte dei casi il reddito da capitale è erogato da un sostituto d'imposta che opera, sulla parte imponibile, una ritenuta alla fonte (generalmente a titolo di imposta), che ne esaurisce la relativa tassazione, senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Tuttavia, negli altri casi in cui viene operata una ritenuta a titolo di acconto sulla rendita percepita, tale tipo di reddito deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche, che sono obbligate alla presentazione del modello REDDITI PF devono compilare i quadri RL (Altri redditi) e/o RT (Plusvalenze di natura finanziaria). Coloro che, invece, possono presentare il modello 730 compileranno il quadro D dello stesso.

Le società di persone dovranno presentare il quadro RL del Modello REDDITI SP.

Per le società di capitali, invece, per le quali le rendite finanziarie sono già comprese nel reddito d'impresa, non devono indicarle in un apposito quadro del Modello REDDITI SC.

PIR (Piani individuali di risparmio)

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, co. 100-114), vi sono i piani individuali di risparmio (PIR), oggetto di chiarimenti da parte del Mef nelle Linee guida emanate il 4 ottobre 2017.

La norma prevede un'agevolazione fiscale per coloro che investono, a determinate condizioni, le proprie risorse principalmente in società residenti in Italia.

Dal lato degli investitori, il comma 100 richiede che questi siano persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che agiscano al di fuori dell'esercizio di impresa.

In evidenza: trasferimento all'estero

Nel caso in cui l'investitore si trasferisca all'estero nel periodo di detenzione del PIR (holding period) viene meno una delle condizioni per fruire della detassazione, ma anche se non espressamente previsto dalla norma, le Linee guida elaborate dal Mef chiariscono che non si procede con il recupero a tassazione qualora l'holding period sia almeno un quinquennio. Così, nel caso il piano sia detenuto già da due anni, poi il contribuente si trasferisce all'estero dovrà detenere l'investimento per almeno tre anni, cosicché non vedrà recuperarsi a tassazione i redditi precedentemente tassati.

L'età dell'investitore non incontra alcun limite, quindi anche i minorenni possono esserne proprietari. È possibile detenere, nello stesso momento, un unico piano di risparmio e non è ammesso, inoltre, condividerlo con altre persone.

Per poter fruire dell'agevolazione, il contribuente deve aprire un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (in questi due ultimi casi non è richiesta l'opzione per il regime del risparmio amministrato).

Come si avrà modo di vedere nel seguito, l'agevolazione consiste nella detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti appartenenti al PIR, i quali devono essere qualificati ai sensi dell'art. 1 c. 102 della Legge n. 232/2016, inoltre per ogni anno le somme o i valori destinati alla costituzione del piano non possono superare € 30.000 e il limite massimo raggiungibile nell'holding period è fissato ad € 150.000, che quindi non può essere raggiunto in meno di 5 anni.

Il co. 102 impone alcune condizioni affinché il PIR si possa ritenere qualificato, innanzitutto per ogni anno, le somme investite, per almeno due terzi dell'anno, devono essere destinate per il 70% per l'acquisto di strumenti finanziari (diversi dalle partecipazioni qualificate ex lett. c), co. 1 dell'art. 67 del TUIR) emessi da società, diverse da quelle che svolgono attività immobiliare (fino al 2017), residenti in Italia o in UE o nello SEE con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La Legge di Bilancio 2018 ha eliminato il limite degli investimenti qualificati in merito alle società immobiliari, così dal 2018 è possibile investire anche parte del 70% nelle suddette società.

Del predetto 70%, almeno il 30% degli strumenti deve essere relativo a società non inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Per effetto del comma 105, sono rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione gli strumenti finanziari emessi o stipulati da soggetti residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

In evidenza: Restante 30%

Il restante 30% del Pir può essere investito in:

  • strumenti finanziari di imprese non residenti prive di una stabile organizzazione purché considerati collaborativi, che consentono quindi lo scambio di informazioni;
  • impieghi in liquidità, quali depositi e conti correnti (nel limite del 10%);
  • titoli di Stato italiani o esteri.

Inoltre, è posta un'ulteriore condizione (vincolo di concentrazione), in quanto non è possibile stipulare più del 10% del totale degli strumenti finanziari:

  • con lo stesso emittente o con la stessa controparte;
  • con una società appartenente al gruppo dell'emittente o della controparte;
  • in depositi e conti correnti.

Viene previsto un holding period minimo, cioè gli strumenti finanziari devono essere mantenuti almeno per 5 anni, in caso di cessione anticipata i redditi detassati sono assoggettati a tassazione ordinaria, senza applicazione delle sanzioni.

Le sentenze in materia

Comm. Trib. Prov. Modena, sentenza 2 luglio 2002 n. 168

Con la sentenza sopracitata, la Commissione ha accolto il ricorso ritenendo che nella cessione della farmacia dietro pagamento di una controprestazione a titolo di costituita rendita vitalizia non si ravvisava alcuna plusvalenza fiscale, giacché non circoscritto e, principalmente, non temporalmente definito, per indeterminatezza della durata del vitalizio, il quantum del corrispettivo.

Di conseguenza il corrispettivo pagato annualmente dall'acquirente ai venditori va legittimamente dedotto in quanto rendita vitalizia tassata, in capo al cedente, quale reddito di lavoro dipendente ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

Corte di Cassazione, sentenza 18 novembre 2016, n. 23498.

Se il corrispettivo di cessione di una partecipazione, posto pari al valore nominale, differisce in maniera significativa dal valore effettivo, gli accertamenti sono indubbiamente legittimi.

Riferimenti

Normativi:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Legge 11 dicembre 2016, n, 232 (Legge di Bilncio 2017)

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. con modif. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

Legge 14 settembre 2011, n. 148

D.Lgs. n. 252/2005

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Prassi:

Assonime, circolare 17 maggio 2018, n. 11

MEF, Linee guida 4 ottobre 2017

Agenzia delle Entrate, Circolare 01 aprile 2016, n. 8/E

Agenzia delle Entrate, circolare 27 giugno 2014, n. 19/E

Risoluzione 16 febbraio 2015, n. 16/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 febbraio 2015 n. 2

Giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sentenza 18 novembre 2016, n. 23498

Comm. Trib. Prov. Modena, sentenza 2 luglio 2002 n. 168

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