Osservatorio sulla Cassazione – Marzo 2018

La Redazione
13 Aprile 2018

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Marzo.

Insindacabili le scelte di gestione degli amministratori

Cass. Civ. – Sez. I – 27 marzo 2018, n. 7545, sent.

All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Il giudizio sulla condotta dell'amministratore, nell'adempimento del proprio mandato, non può investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e dunque l'eventuale omissione delle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste.

L'amministratore neo-eletto non risponde della mala gestio pregressa

Cass. Civ. – Sez. I – 21 marzo 2018, n. 6998, sent.

In tema di azione responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, ex art. 146 l. fall., la regola generale secondo cui tutti gli amministratori rispondono solidalmente delle conseguenze di illegittimità contabili e di gestione societaria, in virtù del dovere comune di vigilanza sul generale andamento della gestione, ex art. 2392 c.c., trova un limite nell'ipotesi in cui un amministratore abbia assunto l'incarico da troppo breve tempo per potersi rendere conto della situazione e, quindi, di intervenire.

Investimenti azionari: per la competenza delle Sezioni Specializzate serve un legame diretto della controversia

Cass. Civ. – Sez. VI -1 – 20 marzo 2018, n. 6882, ord.

Ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali. La competenza della sezione specializzata non è ravvisabile in forza del mero fatto che la controversia sia formalmente riconducibile nell'alveo di quelle relative "a rapporti societari" o "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b) D.Lgs. n. 168/2003: la norma, intende, infatti valorizzare il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale.

Manifestamente infondata la q.l.c. della durata fissa delle pene accessorie nella bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 16 marzo 2018, n. 12360, sent.

In tema di reati fallimentari, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223 l. fall., con riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 27 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e art. 1, Protocollo n. 1 CEDU, nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Anche all'imprenditore individuale l'istanza di fallimento si notifica all'indirizzo pec

Cass. Civ. – Sez. I – 14 marzo 2018, n. 6378, ord.

Anche l'imprenditore individuale è obbligato a dotarsi di indirizzo Pec e, ove non si sia curato di mantenerlo in funzione, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, comma 3, l. fall.

Bancarotta: la distrazione di un ramo d'azienda è limitata

Cass. Pen. – Sez. V – 13 marzo 2018, n. 11053, sent.

In tema di bancarotta, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva, sempre che gli uni e l'altro siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio, posto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza.

Possibile il concorso tra i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento e distruzione di documenti contabili

Cass. Pen. – Sez. V – 13 marzo 2018, n. 11049, sent.

E' configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione del differente oggetto materiale dell'illecito, dei diversi destinatari del precetto penale, del differente oggetto del dolo specifico e del divergente effetto lesivo delle condotte di reato

Se, ai fini della sussistenza del concorso formale tra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la verifica ermeneutica va condotta sulla base delle norme incriminatrici astratte, mediante applicazione del criterio di specialità, ex art. 15 c.p., viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio, ex art. 649 c.p.p., la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda.

Omesso versamento: ai fini della soglia di punibilità rilevano le scadenze dei contributi

Cass. Pen. – Sez. Unite – 9 marzo 2018, n. 10424, sent.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)

Anche le imprese minori devono indicare il valore delle rimanenze distinto per categorie

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 9 marzo 2018, n. 5780, ord.

Anche le imprese minori, di cui all'art. 18, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, sono tenute a indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive l'art. 62 D.P.R. n. 597/1973, deve essere fatta distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e delle medesima quantità, con la possibilità di includere nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Revocatoria di atti dispositivi dell'accomandante divenuto amministratore: l'onere della prova del terzo

Cass. Civ. – Sez. I – 8 marzo 2018, n. 5564, ord.

Ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio accomandante di s.a.s., diventato amministratore di fatto della società e dunque illimitatamente responsabile, il terzo convenuto, nel caso di atti dispositivi o solutori anormali, ha l'onere di dimostrare, ex art. 67, comma 1, n. 1 l. fall., l'esistenza dell'elemento soggettivo, cioè la propria inscientia decoctionis tanto dell'insolvenza della società quanto della qualità, in capo agli accomandanti, di soci illimitatamente responsabili ex art. 2320 c.c.

La natura del rapporto tra liquidatore e società esclude il privilegio per i compensi

Cass. Civ. - Sez. I – 7 marzo 2018, n. 5489, sent.

Non può essere ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2. c.c. il credito per compensi dovuti ai liquidatori di una società in liquidazione coatta amministrativa, poiché il rapporto che li lega all'ente non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera.

I compensi del c.d.a. sono stabiliti dall'assemblea: la norma è inderogabile

Cass. Civ. – Sez. I – 7 marzo 2018, n. 5477, sent.

In tema di società per azioni, la disposizione di cui all'art. 2389 c.c., ai sensi del quale i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, ha natura imperativa ed inderogabile, atteso che la disciplina del funzionamento delle società è dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica.

La sponsorizzazione del marchio su auto da corsa è spesa di rappresentanza

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 6 marzo 2018, n. 5189, ord.

Le spese sostenute per esporre il marchio di una società produttrice di macchinari per l'industria casearia su auto impiegate in corse automobilistiche possono costituire spese di rappresentanza deducibili, se viene provato il ritorno commerciale ragionevolmente riconducibile all'impresa. Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità risiede, infatti, nella diversità, anche strategica, degli obiettivi: costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.

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