Consentita l'installazione dell' ascensore sull' area comune che favorisca l'accessibilità all'edificio

Redazione scientifica
16 Aprile 2018

L'installazione di un ascensore, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche presenti in un edificio condominiale, rientra tra le innovazioni consentite in quanto, tale intervento è idoneo a eliminare o attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.

L'abbattimento deI muro perimetrale. ll proprietario di un immobile sito in un palazzo storico conviene in giudizio altra condomina, lamentando l'abbattimento di un muro perimetrale posto sul ballatoio della prima rampa di scale per permettere l'accesso all'ascensore collocato nel palazzo attiguo e favorire così l'accesso al proprio immobile, sito al secondo piano del medesimo palazzo. Il ricorrente chiede l'immediata sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, mentre la convenuta, insieme alla nipote (costituitasi anch'essa in giudizio in quanto comodataria dell'immobile) esponeva che l'uso dell'ascensore le fosse indispensabile a causa di una patologia che le impediva la normale deambulazione. Il Tribunale rigetta l'azione di manutenzione del ricorrente e la decisione viene confermata dal giudice del gravame.

Conseguentemente il soccombente ricorre per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 360 c.p.c. in riferimento agli artt. 1102 e 1120 c.c., per aver la Corte d'appello omesso di rilevare che l'abbattimento del muro costituiva di per sé, un'idonea turbativa del possesso in ragione ai limiti di utilizzo della cosa comune.

Innovazione consentita. I giudici di legittimità sostengono che l'eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un principio di solidarietà sociale e persegue un interesse di carattere pubblicistico, volto a favorire l'accessibilità agli edifici, a prescindere dall'effettiva utilizzazione degli stessi. Cosicché è legittimo l'intervento innovativo, purché sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto gli ostacoli alla fruizione del bene, quantomeno ad attenuarli. Nel caso di specie la Corte territoriale, ha ritenuto che l'innovazione apportata non costituisse una rilevante modificazione delle modalità di godimento della cosa comune, ma uno strumento a tutela dell'interesse della condomina in virtù dei suoi problemi di salute, senza ledere il possesso altrui del bene comune. In conclusione non sussiste la dedotta violazione dell'art. 1170 c.c. e il ricorso deve essere rigettato.

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