La sentenza di mera legittimità della Cassazione non è impugnabile con la revocazione per falsità delle prove

Redazione scientifica
16 Aprile 2018

Contro la sentenza della Corte di cassazione di mera legittimità non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c., ma è ammissibile soltanto la revocazione ai sensi del numero 4) dello stesso art. 395, ossia per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Il caso. Un avvocato ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di rigetto della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c.. Il ricorrente deduce, in particolare che, con sentenza passata in giudicato, il tribunale territoriale dichiarava la falsità ideologica del decreto di liquidazione del compenso al collegio dei consulenti tecnici d'ufficio.

Impugnazione per revocazione. Il Collegio osserva che la sentenza della Corte di cassazione, che ha definito il giudizio e contro la quale è proposto il ricorso, è una pronuncia di rigetto e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., pertanto, contro la stessa non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per il prospettato motivo, di cui al numero 2) del primo comma dell'art. 395 c.p.c., ma sarebbe stata ammissibile soltanto la revocazione ai sensi del numero 4) dello stesso art. 395, ossia per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (Cass. civ., sez. VI-2, 27 ottobre 2015, n. 21912).

Sentenze di mera legittimità. Infatti, come è stato affermato da Cass. civ., n. 862/2011, la scelta del legislatore di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Cassazione, oltre a quelle che decidono il merito, non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione può essere operata solo dal legislatore, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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