Consob si conforma a orientamenti Esma su governo dei prodotti e gestori del mercato

16 Aprile 2018

L'European Securities and Markets Authority (Esma), autorità europea dei mercati finanziari, ha pubblicato sul proprio sito, il 5 febbraio 2018, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on Mifid II product governance requirements” (od “Orientamenti”), adottate dall'autorità il 2 giugno 2017, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 1095/2010/Eu, il cosiddetto “regolamento Esma”.

L'European Securities and Markets Authority (Esma), autorità europea dei mercati finanziari, ha pubblicato sul proprio sito, il 5 febbraio 2018, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on Mifid II product governance requirements” (od “Orientamenti”), adottate dall'autorità il 2 giugno 2017, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 1095/2010/Eu, il cosiddetto “regolamento Esma”.

Gli Orientamenti forniscono linee di indirizzo relative, in particolare, alla definizione del target market dei clienti destinatari dei prodotti realizzati e dei servizi prestati, che assume rilevanza ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di governo dei prodotti da parte degli intermediari produttori e/o distributori.

La Consob, in conformità all'art. 16, paragrafo 3 del regolamento Esma ha comunicato, con Avviso del 22 febbraio 2018, all'autorità europea di conformarsi agli Orientamenti in questione, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza. Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob dovranno, quindi, rispettare i predetti Orientamenti dell'Esma. La Consob ha inoltre comunicato all'Esma, con Avviso del 20 febbraio 2018, la volontà di conformarsi agli Orientamenti emanati riguardanti l'“Organo di gestione dei gestori del mercato e dei fornitori di servizi di comunicazione dati”. La Consob ha deciso di conformarsi agli Orientamenti sia per i requisiti dell'organo di amministrazione dei fornitori dei servizi di comunicazione dati, sia per i requisiti di “tempo sufficiente”, di “conoscenza, competenze ed esperienze collettive”, di “indipendenza di giudizio”, di “risorse umane e finanziarie adeguate”, di “diversità” dell'organo di gestione dei gestori dei mercati regolamentati, avendovi già dato attuazione nell'ordinamento nazionale nell'ambito del processo di trasposizione delle disposizioni della Mifid II e delle relative misure di implementazione: art. 6, comma 8 e art. 53 del regolamento Consob in materia di mercati.

I gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della Mifid II e sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli Orientamenti in questione, dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della Mifid II.

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