Responsabilità concorrente di proprietario e conduttore dell'immobile
17 Aprile 2018
Il caso. Una donna rimane schiacciata dalla caduta di un cancello in ferro mentre veniva chiuso manualmente ed agisce in giudizio per ottenere dal conduttore e dal proprietario dell'immobile il risarcimento in solido dei danni patrimoniali e non subiti. Il Tribunale di Torino accoglie la domanda attorea e nel successivo giudizio d'appello viene affermata la concorrente responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. e del conduttore ex art. 2043 c.c. Il conduttore dell'immobile ricorre per la Cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi.
Carattere speciale della responsabilità ex art. 2053 C.C. In particolare con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. per aver la Corte d'appello errato nell'affermare la sua responsabilità concorrente con quella del proprietario: stante il carattere speciale dell'art. 2053 c.c., il conduttore ritiene che non poteva essere applicato contestualmente l'art. 2051 c.c. alla medesima fattispecie.
La responsbailità del conduttore. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e chiarisce che il ricorrente ha fatto valere un errore in iudicando. Ricorda che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica anzitutto la disponibilità del bene, sia giuridica che materiale, e che «al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava solo sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile , che sono stati acquisiti alla sua disponibilità» (Cass. civ., n. 21788/2015).
Responsabilità concorrente solo se differenti condotte imputabili. La Cassazione sottolinea la specialità della previsione dell'art. 2053 c.c. , rispetto a quella dell'art. 2051 c.c., ed in quest'ottica nega che rispetto al medesimo fatto possa rinvenirsi la concorrente responsabilità di proprietario e conduttore (ex multis, Cass. civ. n. 13881/2010). La responsabilità concorrente sussiste solo quando i pregiudizi siano derivati anche da un negligente utilizzo dell'impianto conglobato nelle strutture murarie, oltre che dal difetto di costruzione dello stesso, perché sono differenti le condotte imputabili.
Fonte: ridare.it |