Sanzioni Consob: dies a quo variabile per le contestazioni

La Redazione
17 Aprile 2018

In tema di sanzioni amministrative della Consob per illegittimità dei compensi al collegio sindacale di una s.p.a., il dies a quo per eseguire la tempestiva notificazione dell'atto di contestazione non può coincidere con la pubblicazione online della relazione sulla remunerazione: l'accertamento delle violazioni non si può basare, infatti, solo su tali pubblicazioni ma richiede ulteriori verifiche.

In tema di sanzioni amministrative della Consob per illegittimità dei compensi al collegio sindacale di una s.p.a., il dies a quo per eseguire la tempestiva notificazione dell'atto di contestazione non può coincidere con la pubblicazione online della relazione sulla remunerazione: l'accertamento delle violazioni non si può basare, infatti, solo su tali pubblicazioni ma richiede ulteriori verifiche. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 9254 del 16 aprile.

Il caso. La Consob irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 149, comma 1, lett. a), TUF, nei confronti di alcuni componenti del collegio sindacale di una s.p.a., che no avevano vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo: la Consob aveva, infatti, accertato che la società aveva corrisposto compensi per i sindaci in misura molto maggiore di quanto disposto dall'assemblea. La Corte d'Appello di Milano, accogliendo l'opposizione formulata dai sindaci, dichiarava la tardività della contestazione, ex art. 195 TUF. La Consob proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Il termine per la contestazione. L'art. 195 TUF prevede, per la notifica della contestazione degli addebiti, un termine decadenziale di 180 giorni. Il problema , però, è stabilire il dies a quo: la sentenza impugnata ha ritenuto rilevante per l'accertamento della violazione da parte di Consob la mera pubblicazione del bilancio online: da quel momento, infatti, la Consob avrebbe avuto a disposizione tutte le informazioni utili per ravvisare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.

Di parere opposto la Cassazione, che ritiene fondato il ricorso.

Il dies a quo e l'attività della Consob. Nel ribadire che il procedimento sanzionatorio deve essere improntato ai principi di tassatività, trasparenza e proporizionalità, la S.C. afferma che un momento fondamentale di tale procedimento è proprio quello relativo alla contestazione. Ebbene, il dies a quo da cui far decorrere il termine per la contestazione non può essere prefissato, ma deve essere valutato nel complessivo lasso di tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione (così: Cass., S.U., n. 5395/2007). In quest'ottica, la pura constatazione dei fatti, nella loro materialità, non coincide necessariamente con l'accertamento dell'infrazione, trattandosi di un'attività che richiede valutazioni complesse.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la violazione non può essere accertata sulla base delle sole pubblicazioni online dei bilanci. L'attività di vigilanza della Consob, infatti, presenta molteplici fenomeni, con diversi strumenti di controllo che vanno dal potere di richiesta di informazioni al potere ispettivo, fino al potere di impugnare il bilancio.

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