L'intervenuta sentenza penale non costituisce fatto nuovo per una nuova contestazione disciplinare

Daniela Fargnoli
17 Aprile 2018

Non è possibile per il datore di lavoro sanzionare due (o più) volte una identica condotta concretamente già contestata, a seguito di una diversa valutazione e/o configurazione giuridica della condotta medesima.

Non è possibile per il datore di lavoro sanzionare due (o più) volte una identica condotta concretamente già contestata, a seguito di una diversa valutazione e/o configurazione giuridica della condotta medesima. Ciò, infatti, contrasterebbe con il menzionato principio del divieto del ne bis in idem, con le ricadute pregiudizievoli scaturenti dall'inosservanza del ridetto principio in termini di rispetto della personalità del lavoratore e della sua stessa libertà di agire senza condizionamento di alcun genere nell'espletamento della sua attività lavorativa (il Tribunale ha rigettato l'obiezione della società che ha interpretato la sentenza successiva di condanna penale del lavoratore come fatto nuovo per una nuova contestazione disciplinare).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.