Niente esenzione TARSU per i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

La Redazione
17 Aprile 2018

Con la sentenza n. 9214/2018 i Supremi Giudici hanno chiarito alcuni aspetti in merito alla tassazione dei rifiuti speciali: sancendo che se il Comune non assimila i rifiuti speciali a quelli urbani ciò non vuol dire che questi siano esenti dalla TARSU.

Se il Comune non assimila i rifiuti speciali a quelli urbani ciò non vuol dire che siano esenti dalla TARSU.

Questo quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 9214/2018, con la quale i Supremi Giudici hanno chiarito alcuni aspetti in merito alla tassazione dei rifiuti speciali.

In particolare la Commissione regionale aveva ritenuto che i rifiuti in oggetto non si sottraessero alla privativa comunale, in quanto derivanti da un'attività artigianale e assimilati ai rifiuti urbani. I giudici di merito ritenevano che l'assimilabilità dei rifiuti speciali non fosse preclusa dal sopravvenire del D.Lgs. n. 152/2006 posto che, in mancanza dei decreti attuativi, continuava a trovare applicazione il regime di assimilazione di cui agli artt. 18 e 57 del D.Lgs. n. 22/1997.

Dalla Corte viene ricordato il principio di diritto secondo il quale "in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/1993, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali – si legge inoltre – che per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti.

Dopo aver fatto delle opportune considerazioni in merito alla normativa contenuta nel codice dell'ambiente, viene esplicitata l'impossibilità di applicazione dell'art. 195, comma 2, in mancanza di provvedimenti attuativi (l'art. citato prevede che sono di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e che non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive. ...“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani”).

Nel caso di specie è pacifico che il Comune – esercitando la potestà di normazione secondaria di cui all'art. 68 del D.Lgs. 507/1993 – abbia disposto l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività artigianali, quale quella svolta dalla società ricorrente. L'avvenuta assimilazione regolamentare dei rifiuti esclude la rilevanza, nella fattispecie, della causa di esenzione (per espunzione della relativa superficie tassabile) di cui al terzo comma dell'art. 62 D.Lgs. n. 507/1993; trattandosi appunto, nella specie, non di rifiuti speciali tout court, bensì di rifiuti speciali assimilati.

È dunque giuridicamente corretta l'affermazione della CTR secondo cui per ottenere la non tassazione non è sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale; evenienza opposta a quella qui riscontrabile.

Dunque, la circostanza che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta che tali categorie di rifiuti fossero, di per sè, esenti dalla TARSU poiché ad esse si applicava la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (art. 63 D.Lgs. n. 507/1993), il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (cfr. Cass. civ. n. 5377/2011).

Viene evidenziato infatti che "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente" (Cass. civ., n. 11351/2012; Cass. civ., n. 17703/2004).

Nel caso oggetto di osservazione, una siffatta prova non risulta essere stata fornita.

La CTR ha accertato che le aree non erano state fatte oggetto di denuncia ai fini della Tarsu e che la società non ha in alcun modo dimostrato di produrre rifiuti speciali.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.