Prima casa: i 18 mesi decorrono dal rogito e non dall’ultimazione dei lavori
18 Aprile 2018
Da quando bisogna far decorrere il termine dei diciotto mesi necessari per il trasferimento della residenza ai fini dell'agevolazione fiscale prima casa? Dal rogito dell'atto o dall'ultimazione dei lavori? Secondo la Suprema Corte, dal rogito. Questo quanto affermato dai giudici della Cassazione con l'ordinanza del 17 aprile 2018, n. 9433. La vicenda finita nelle aule della Corte riguardava un contribuente che era stato impossibilitato a trasferire la residenza entro i 18 mesi dal rogito. La CTR aveva dichiarato che il termine decorresse dall'ultimazione dei lavori, in particolar modo dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
La Corte romana ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate osservando che «in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato». |