Execution only: obblighi di informazione e di adeguatezza anche se l’investitore si dichiara esperto

Dario Falconieri
18 Aprile 2018

L'intermediario finanziario, anche nel caso di affidamento del solo incarico di eseguire gli ordini che l'investitore gli impartisce, senza alcun incarico di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti da acquistare né di gestione di portafoglio, è, comunque, tenuto ad adempiere agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini impartiti dal cliente, previsti in generale dall'art. 21 TUF e nello specifico dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98.
Massima

In tema di intermediazione mobiliare, ove il cliente affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l'intermediario è comunque tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza "alta" con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Il caso

La vicenda trae origine da alcuni investimenti effettuati nell'anno 2000, per un importo di 260 milioni di lire. I ricorrenti si erano affidati ad un funzionario della Banca, il quale presentava le attestazioni d'ordine di operazioni già concluse, che venivano fatte sottoscrivere a posteriori. In seguito a ciò, il conto presentava un saldo passivo pari a 70 milioni di lire, che spingeva i clienti investitori ad adire le corti di merito, giungendo sino alla fase d'appello.

La Corte d'Appello respingeva il ricorso, sottolineando che il contratto concluso tra le parti (investitori con propensione al rischio alta) aveva ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari ordinati dai clienti in via generica, la cui ricezione e trasmissione veniva gestita dalla Banca; tuttavia, non essendo in essere un contratto di gestione, l'intermediaria non era obbligata a informare i clienti delle perdite.

I ricorrenti decidevano quindi di rivolgersi alla Cassazione sulla base di 4 motivi di ricorso.

Le questioni giuridiche

La decisione in esame conferma un indirizzo noto in giurisprudenza (Cass. n. 14884/2017 e Cass. n. 8733/2016): l'intermediario è tenuto a fornire le informazioni necessarie all'investitore anche nell'eventualità in cui il cliente si limiti ad affidargli l'incarico di eseguire degli ordini senza sollecitazione all'investimento o gestione patrimoniale.

In base agli artt. 1 e 21 D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 – ricorda la Corte – l'intermediario deve informare l'investitore in modo adeguato in ordine alle operazioni in sé nonché in merito alla loro adeguatezza.

La natura del rapporto contrattuale intrattenuto tra la Banca e il cliente non assume particolare rilievo in ordine all'individuazione del contenuto dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario; infatti, in diverse pronunce di legittimità (Cass. nn. 14884/2017 e 8733/2016), si applica il principio in forza del quale, anche nell'eventualità in cui l'intervento dell'intermediario si limiti a dare esecuzione a specifici ordini di investimento senza gestione del patrimonio del cliente, la banca è comunque tenuta ad informare il cliente in modo adeguato, tenuto conto delle conoscenze dello stesso.

Pertanto, anche nei c.d. contratti execution only, l'intermediario non può sottrarsi agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini, previsti in generale dall'art. 21 del citato T.U.F. e specificati - con precipuo riferimento alle informazioni da fornire agli investitori in relazione a ciascuna operazione ed alla segnalazione della relativa inadeguatezza - dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98.

La Corte ribadisce, altresì, che la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore, fatta eccezione per i soli operatori qualificati di cui all'art. 31 Reg. Consob, un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Deve, inoltre, ritenersi non sufficiente a giustificare l'omissione di ogni informazione e valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario l'avere l'investitore dichiarato, in sede di stipula del c.d. contratto quadro, di possedere un'esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari indicati nel modulo. Tale dichiarazione assurge solo a elemento di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni da compiersi, e non vale ad escludere tout court l'obbligo di valutazione, del quale l'intermediario deve comunque dimostrare positivamente l'adempimento.

L'intermediario è esonerato da tali obblighi solo nel caso di investitore professionale ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522/98.

Conclusioni

La pronuncia in esame della Suprema Corte non solo conferma un indirizzo consolidato in sede di legittimità ma mette ancora una volta l'accento sull'importanza di come l'intermediario debba sempre fornire all'investitore adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio di quest'ultimo. La ratio di tale pronuncia affonda le proprie radici nella convinzione degli Ermellini che, anche nel caso di un mero contratto di execution only, l'investitore debba essere tutelato a prescindere perché considerato, da sempre, la parte debole – rispetto all'intermediario - nei contratti di intermediazione finanziaria.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, responsabile l'intermediario per la condotta tenuta considerando irrilevanti elementi che, a parere di chi scrive, invece devono essere valutati nella ripartizione della responsabilità e cioè che il cliente avesse dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio o che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.

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