Adesione sottoscritta e non perfezionata: vincoli inesistenti per entrambe le parti
19 Aprile 2018
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9485, depositata il 18 aprile 2018 ha chiarito che in tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa. Ne consegue che, quando sia omessa la prestazione della garanzia, la procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria (cfr. sez. trib., n. 22510/2013).
La questione in disamina vedeva l'emisisone di un accertamento a seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione di maggiori ricavi, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente, un invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 218/1997; all'esito della procedura di definizione concordata l'ente impositore e la società sottoscrivevano un atto di accertamento con adesione, relativo all'anno di imposta 2005, con cui i maggiori ricavi originariamente stabiliti in euro 101.502, venivano concordemente ridotti ad euro 42.652, con rateizzazione del pagamento delle corrispondenti imposte.
Dopo il pagamento della prima rata la contribuente ometteva i successivi versamenti e non depositava la garanzia fideiussoria. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento recante la pretesa impositiva nella misura rideterminata a seguito dell'accertamento con adesione, mentre ai soci venivano notificati distinti avvisi di accertamento relativi al corrispondente reddito di partecipazione.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997 escludeva che, in assenza del deposito della garanzia, si potesse considerare perfezionato il procedimento di accertamento con adesione. Da qui si deduce che l'ente impositore, pur potendo far valere la maggiore pretesa impositiva originariamente contestata, non poteva attribuire all'atto di adesione, sottoscritto ma non seguito dagli adempimenti prescritti, il valore di riconoscimento del debito tributario "definito e consolidato", così come preteso dalle Entrate.
Dunque l'adesione sottoscritta ma non perfezionata, come nel caso di specie per il mancato pagamento della prima rata o prestazione della fideiussione precedentemente richiesta dalla normativa, da un lato non costituisce riconoscimento di debito da parte del contribuente, dall'altro non può essere considerata indice dell'inattendibilità della pretesa erariale che era stata ridotta. |