Compensazione delle spese per la «complessa problematica sollevata»: la motivazione non regge

Redazione scientifica
19 Aprile 2018

In tema di spese di lite, le gravi ed eccezionali ragioni per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla «peculiarità della materia del contendere».

Il caso. Il giudice di pace di Catania accoglieva l'opposizione proposta contro il verbale di violazione del codice della strada elevato dalla polizia municipale della stessa città e compensava le spese di lite. Il giudice d'appello rigettava il gravame proposto dall'opponente in riferimento alla compensazione delle spese. Per il tribunale, infatti, il primo giudice di prime cure aveva specificato in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni per le quali aveva ritenuto di compensare le spese di lite, che aveva individuato nella complessità della problematica sollevata.

Compensazione delle spese di lite... Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'originaria opponente, deducendo che, al di fuori dell'ipotesi della soccombenza reciproca, se il giudice intende compensare le spese di lite, deve «dimostrare, mercé un dettagliato ragionamento, di ravvedere nel caso concreto la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi».

…per gravi ed eccezionali ragioni. Il Collegio si trova d'accordo con quanto sostenuto dalla ricorrente e ricorda come, in tema di spese di lite, le gravi ed eccezionali ragioni, specificamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee. Al contrario, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla «peculiarità della materia del contendere».

La motivazione è apparente. Il riferimento del primo giudice alla «complessa problematica sollevata» si risolve, pertanto, in una motivazione del tutto apparente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito.

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