Inammissibile l'appello via PEC se al tempo della notifica non era attivo il PTT
19 Aprile 2018
Se l'appello tramite PEC è avvenuto nella fase “transitoria” dell'avviamento del processo telematico tributario, nella quale era operativo solo in alcune regioni, ha ragione il Comune a dichiarare la nullità della notifica se effettuata tramite posta elettronica certificata. A ribadirlo sono stati i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 17 aprile 2018, n. 9430.
Un Comune ricorreva per annullare la sentenza della CTR relativa al diniego espresso dall'ente nei confronti di un'istanza di sgravio e sospensione della TARSU pagata da un contribuente. Al centro del contenzioso vi era la pretesa inammissibilità dell'appello per inesistenza della sua notifica, avvenuta tramite PEC: al tempo dei fatti, la legge limitava l'applicazione ai processi davanti alle sole commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria. Come noto ai più, l'avvio del processo tributario telematico (PTT) è avvenuto a “scaglioni”: dal 1° dicembre 2015, nelle sole Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è stato consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, di utilizzare la posta elettronica certificata per notificare ricorsi e appelli. Dal 15 luglio 2017 il PTT è attivo su tutto il territorio nazionale.
Lo hanno ricordato anche i Giudici della Cassazione, nell'ordinanza in questione: «Nel processo tributario, le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile».
I Giudici di appello, ritenendo che la costituzione dell'appellato avesse sanato la notifica (inesistente, invece, secondo la disciplina vigente ratione temporis) hanno dunque violato tale principio. La Cassazione ha dunque accolto il ricorso del Comune. |