Sospensione dei servizi di riscaldamento e acqua per il condomino moroso che non versi in stato d'indigenza

Redazione scientifica
19 Aprile 2018

Il Condominio può sospendere il condomino moroso dai servizi di riscaldamento e acqua, salvo il caso in cui non venga provato e documentato un grave stato di indigenza dell'utente

Il caso. Un Condominio proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione a sospendere i servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda nonché il distacco dall'antenna televisiva centralizzata collegati alla proprietà di un singolo condomino, assumendo vi fosse un'ingente e documentata morosità di quest'ultimo.

Premessa l'incontestabilità sia della durata ultrasemestrale della morosità che della possibilità di godimento separato dei servizi di cui il Condominio richiedeva l'autorizzazione alla sospensione, il giudice riteneva di aderire a quell'orientamento secondo il quale i servizi di riscaldamento e di acqua devono essere in ogni caso garantiti in quanto volti direttamente a tutelare il diritto alla salute, assoluto e inalienabile e, non possono considerarsi recessivi rispetto a un diritto di credito. Pertanto il ricorso ex art. 700 c.p.c., veniva rigettato; il Condominio proponeva quindi reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

L'interruzione dei servizi. In sede di gravame, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'art. 63 disp. att., c.c. possa trovare applicazione nel caso di specie, aderendo all'impostazione che non ritiene intangibili i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino. Difatti il comportamento inadempiente del proprietario implicherebbe che il Condominio debba continuare a sostenere i costi dell'unità immobiliare morosa e sua volta l'interruzione delle forniture da parte dell'ente erogatore. Il Tribunale osserva che riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina che tutela l'utente moroso che versi in stato di disagio economico e sociale con un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi in ogni caso, mentre per l'erogazione di gas e di energia elettrica nulla è previsto dalla normativa di settore, pertanto è legittimo da parte dell'ente erogatore sospendere l'erogazione di servizi indipendentemente dall'eventuale situazione d'indigenza in cui si versi.

Limiti all'esercizio dell'autotutela solo se… Da queste osservazioni discende che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico spesso autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all'esercizio dell'autotutela contrattuale nei confronti dell'utente moroso (invero potendosi ammettere un'eccezione nel solo caso di un comprovato stato di indigenza).

…è provato lo stato d'indigenza… Peraltro, la prova dello stato di indigenza deve essere fornita e documentata dall'utente che versi in tale condizione, ma nel caso di specie, non essendo stato allegato nulla dalle parti convenute, la morosità comporta necessariamente l'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c.

In conclusione il reclamo deve essere accolto ed il Condominio autorizzato a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché procedere al distacco dell'antenna televisiva centralizzata nei confronti della proprietaria dell'immobile, difatti non sussiste alcun dubbio sul fatto che non si tratti di un servizio essenziale, essendo esclusa qualsiasi interferenza con i diritti di rango costituzionale.