Relativizzazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente
20 Aprile 2018
IL CASO Una donna, infermiera ostetrica, viene sottoposta ad un intervento chirurgico di sterilizzazione mediante chiusura delle tube, ma ciò nonostante, due anni dopo l'intervento, concepisce un figlio. Sostenendo che la gravidanza aveva esposto sia lei che il nascituro ad un rischio per la salute e che in occasione dell'intervento di sterilizzazione non aveva ricevuto un'adeguata informazione sulle probabilità di insuccesso dello stesso, la donna chiede la condanna in solido di medico e struttura ospedaliera al risarcimento dei danni patiti sia in seguito alla gravidanza e alle sue complicanze, sia in seguito alla carente informazione ricevuta sull'intervento di sterilizzazione. I giudici di merito rigettano la domanda, ritenendo che fosse stata adeguatamente raggiunta la prova dell'avvenuta informazione e che, essendo stato concordato e discusso l'intervento chirurgico tra il medico e la paziente, ella era consapevole dei rischi connessi alla procedura. La danneggiata ricorre dunque in Cassazione.
SCELTA CONSAPEVOLE La Suprema corte precisa che l'informazione dovuta dal medico al paziente sulla natura e sui rischi/benefici connessi e derivabili all'intervento è «coessenziale all'esercizio del diritto alla salute» poiché il paziente, se non sapesse le possibili conseguenze derivanti dalla scelta di un determinato piano terapeutico, non potrebbe compiere consapevolmente la propria decisione. Pertanto, «informare il paziente non è un atto formale, né un rituale inutile: serve a mettere il paziente in condizione di scegliere a ragion veduta».
GIURIDICAMENTE IRRILEVANTE IL DEFICIT INFORMATIVO Qualora, dunque, il paziente sia consapevole dell'intervento, dei rischi, dei benefici e delle alternative esistenti (per conoscenza personale, perché vi sia già stato sottoposto o invero perché informato da terzi) l'eventuale inadempimento da parte del medico dell'obbligo di informarlo è da considerarsi giuridicamente irrilevante, venendo meno il nesso eziologico tra inadempimento e conseguenze dannose del vulnus alla libertà di autodeterminazione.
CONSEGUENZE SVANTAGGIOSE EZIOLOGICAMENTE CONNESSE ALLA SCELTA DEL PAZIENTE La mancata informazione da parte del sanitario integra una condotta colposa dello stesso qualora impedisca l'autodeterminazione libera e consapevole del paziente. Nel caso di specie la paziente era perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte; è da escludersi, quindi, il risarcimento da parte del medico perché le conseguenze svantaggiose possono essere ricondotte solo alla sua scelta, non al deficit informativo. La Suprema Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |