Imposta comunale sulla pubblicità: mezzi pubblicitari in connessione tra loro
20 Aprile 2018
Il quinto comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993, secondo cui ai fini della applicazione della imposta sulla pubblicità "i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario", attribuisce rilevanza ad una connessione strumentale che non richiede necessariamente una fisica continuità (nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto non esservi connessione tra le sette insegne di esercizio posizionate su singole vetrine dell'ufficio postale, avuta considerazione del fatto che ognuna di esse è collocata su singoli spazi con modalità libere e, pertanto, ognuna si presenta autosufficiente rispetto alle altre, non costituendo un'unica insegna articolata o complessa, con effetto complessivo di accrescimento della portata pubblicitaria). |