Contributi INPS: deducibilità di sanzioni e interessi per omessi versamenti

20 Aprile 2018

Relativamente ai contributi INPS, si chiede se le sanzioni e gli interessi accertati dall'istituto previdenziale per omessi versamenti su lavoro dipendente siano o meno deducibili?

Relativamente ai contributi INPS, si chiede se le sanzioni e gli interessi accertati dall'istituto previdenziale per omessi versamenti su lavoro dipendente siano o meno deducibili?

La deducibilità delle sanzioni e degli interessi su oneri previdenziali non versati, nell'ambito del reddito d'impresa, è una questione dibattuta che va oltre i confini propri del quesito.

Infatti, con molti interventi sia di prassi sia giurisprudenziali, il dubbio posto esonda verso il tema più generale della deducibilità di sanzioni ed interessi sia fiscali sia doganali sia previdenziali derivanti da mancati o tardivi versamenti.

Va chiarito che non esiste un indirizzo unitario proprio perché si sono succedute innumerevoli interpretazioni senza mai aver avuto un riscontro normativo che intervenisse in modo dirimente sulla questione, partendo anche da una definizione non sempre coerente sulla natura giuridica della sanzione da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza.

Tra l'altro la questione richiede un duplice sforzo interpretativo poiché esistono diversi indirizzi sulla deducibilità relativamente da un lato alle sanzioni e dall'altro dei correlati interessi maturati sul mancato e/o omesso e/o ritardato versamento di oneri fiscali/previdenziali.

In linea di principio, è necessario effettuare una doverosa distinzione – che ha le sue ripercussioni sul tema trattato –

sulle cause che hanno generato il mancato versamento ovvero se il soggetto obbligato fosse al momento del versamento impossibilitato al compimento dell'obbligazione per mancanza di liquidità.

Se l'illiquidità fosse stata generata da un mancato incasso o da ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione o di società da queste controllate, le sanzioni e gli interessi possono essere dedotti come meglio precisato da una illuminante sentenza della CTP di Udine del 16 aprile 2014, n. 425.

Diversamente, si pone il problema sulla liceità della deduzione nel caso in cui non vi sia liquidità sufficiente o necessaria causata da mala gestio aziendale oppure da omissioni volutamente poste in essere con intenti fraudolenti che abbiano, comunque, drenato liquidità rispetto al pagamento dei contributi e/o imposte.

Certamente mentre l'omesso pagamento causato dal mancato incasso da enti pubblici è in qualche modo giustificato, così non si può sostenere rispetto ad illiquidità di natura privatistica endogena o esogena.

Tuttavia se mentre sulle sanzioni derivante da atteggiamenti tardivi della P.A., non sembrano che esistano dubbi sulla deducibilità, per tutti gli altri casi parrebbe ictu oculi per nulla peregrina la tesi secondo cui la sanzione INPS sia comunque ascrivibile ai costi inerenti all'attività d'impresa poiché appartenente ai costi del personale. Come sappiamo, i costi del personale rappresentano un elemento sempre e comunque inerente all'attività d'impresa. Questo porterebbe ad una conclusione positiva in merito alla deducibilità delle sanzioni per ritardato pagamento poiché ad avviso dello scrivente bisognerebbe distinguere fra la sanzione comminata per tardivo versamento posto in essere successivamente dal contribuente (interpretando la sanzione in termini risarcitori) ed eventuali sanzioni derivanti da comportamenti illeciti con intenti fraudolenti, emersi a seguito di accertamenti o accessi da parte degli organi competenti (c.d. sanzione afflittiva).

Questa distinzione condurrebbe alla piena deducibilità nel primo caso e all'indeducibilità nel secondo caso di cui prima, sebbene – è doveroso sottolinearlo – in dottrina e giurisprudenza si registrano voci discordanti.

Relativamente agli interessi, in dottrina ed in giurisprudenza non si è fatta ancora strada l'ipotesi che il mancato versamento anche dei contributi abbia nella sostanza una natura finanziaria sempreché non sia causato da comportamenti penalmente rilevanti. Questo comporterebbe l'equiparazione degli interessi maturati come una sorta di corrispettivo per la dilazione di pagamento ottenuta a causa della mancanza di mezzi finanziari sufficienti al regolare pagamento. Se per esempio il rinvio o la dilazione forzata venisse autorizzata da un verbale di assemblea dei soci che deliberi in tal senso, il richiamo nonché l'attrazione di questi interessi verso l'area finanziaria diventerebbe quasi automatico. Pertanto indipendentemente dalla tipologia d'impresa (individuale, società di persona e/o di capitali) si propende per una soluzione positiva sulla deducibilità degli interessi passivi maturati. Rispetto alle sanzioni, la “letteratura” fiscale sugli interessi prevede a macchia di leopardo delle prese di posizione da parte di dottrina e giurisprudenza.

Tuttavia rispetto al quesito posto, nulla è stato precisato in merito dal legislatore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.