La Cassazione conferma: alle cause volte al pagamento dei compensi di avvocato si applica il foro del consumatore

Redazione scientifica
20 Aprile 2018

Nei rapporti tra avvocato e cliente, quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, pertanto, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 205/2006.

Il caso. Con ricorso al tribunale di Civitavecchia, un avvocato chiedeva la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile davanti al tribunale di Velletri in favore del proprio cliente. Il tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, osservando che la competenza spettava all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

Regolamento di competenza. L'avvocato ha proposto ricorso per regolamento di competenza con il quale invoca la competenza del tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore.

Rapporti tra avvocato e cliente. Il Collegio osserva, innanzitutto, come la controversia attiene a pretese aventi titolo in un rapporto d'opera professionale (difesa in un giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme) e che, nei rapporti tra avvocato e cliente, quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005. Conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 205/2006 (cfr. Cass. civ., n. 21187/2017 e Cass. civ., n. 1464/2014).

Compensi avvocati. La giurisprudenza di legittimità ha altresì avuto modo di affermare che, «ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore» (v., ex multis, Cass. civ., n. 5703/2014).

Foro del consumatore. La Suprema Corte, ritenuto che nel caso di specie il foro del consumatore è quello correttamente individuato dal ricorrente, accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Civitavecchia.

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