Manutenzione dell'immobile in locazione: niente agevolazione per aree svantaggiate

La Redazione
20 Aprile 2018

I Supremi Giudici, con l'ordinanza n. 9775/2018, hanno ricordato che i lavori di manutenzione - non siano “separabili” dall'immobile in locazione - non possono rientrare nell'agevolazione.

I costi di manutenzione dell'immobile condotto in locazione non possono rientrare nell'agevolazione prevista per le aree svantaggiate. Lo hanno ribadito i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata ieri, n. 9775. Con essa, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di appello con la quale il giudice di seconde cure aveva dichiarato spettanti le agevolazioni, senza tuttavia verificare la separabilità delle opere eseguite sul bene oggetto di locazione.

Hanno infatti spiegato dalla Corte: «In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa – che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato – possono ugualmente beneficiare del credito di imposta previsto dall'art. 8 della Legge n. 388/2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore e avere un impiego a prescindere dal bene cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell'ipotesi dell'ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà di terzi) devono essere iscritte tra le “immobilizzazioni immateriali” e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni».

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