Dalle Entrate nuove regole per immatricolare mezzi comunitari
20 Aprile 2018
Con il Provvedimento n. 84332/2018 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria devono essere presentate dal contribuente solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. L'obiettivo è contrastare il fenomeno delle frodi IVA intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria e, in particolare, l'utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime IVA del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa. Nello specifico le istanze che seguiranno la nuova procedura di immatricolazione sono:
Potranno, invece, essere presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26 marzo 2018.
Altra novità introdotta dalla nuova prassi riguarda l'obbligo di esibizione documentazione in originale per le istanze legate all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime IVA del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. In caso di accoglimento di dette istanze, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell'imposta. |