Omessa comunicazione delle generalità del conducente: non sempre è sanzionabile
23 Aprile 2018
IL CASO Una donna impugna davanti al Giudice di Pace di Bari il verbale di accertamento per violazione dell'art. 126 c.d.s. eccependo di aver comunicato tempestivamente di non essere in grado di fornire le generalità del guidatore al momento dell'infrazione, dal momento che la stessa autovettura era utilizzata da tutta la famiglia, tanto più che la violazione era stata notificata dopo 90 giorni. I giudici di merito accolgono la domanda ed il Comune ricorre dunque per la Cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un motivo, ossia la violazione o falsa applicazione dell'art. 126-bis c.d.s.
I PRECEDENTI DI CASS. CIV. N. 12842/2009 E CORTE COST. n. 27/2005 La Suprema Corte ricorda quanto affermato da Cass. civ. n. 12842/2009 che, in tema di violazioni del codice della strada, il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità del conducente, essendo responsabile della circolazione del mezzo sia nei confronti della PA che nei confronti del terzo , ed è pertanto sanzionabile ex art. 126-bis e 180 c.d.s. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2005, aveva altresì precisato che il proprietario del veicolo non può sottrarsi all'obbligo di comunicazione adducendo di avere disponibilità di molti veicolo e che molti dipendenti siano potenziali utilizzatori del bene.
CONDOTTA DIFFERENTE DI CHI È IMPOSSIBILITATO A RENDERE DICHIARAZIONE NON NEGATIVA La suprema Corte afferma però che tale principio deve essere rivisto alla luce di Corte Cost. n. 165/2008, che ha riconosciuto al proprietario la facoltà di esonerarsi da responsabilità dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione differente da quella negativa per non incorrere nella sanzione ex art. 180 c.d.s. Il Tribunale, afferma la Corte, aveva dunque correttamente escluso la responsabilità dell'opponente valorizzando da un lato il considerevole lasso di tempo trascorso tra infrazione e notifica della stessa e dall'altro la presenza di numerosi fruitori della vettura, e giustificando quindi la mancata indicazione del nominativo del conducente.
VALUTAZIONE SPETTA AL GIUDICE DI MERITO La Suprema corte dichiara che la condotta di chi non abbia voluto fornire i dati personali e la patente del conducente debba essere distinta da quella di chi abbia invece fornito una valutazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, e che tale valutazione sia di competenza del giudice di merito. Nel caso di specie, sulla base di una completa valutazione di fatto, il giudice di merito aveva legittimante escluso la responsabilità dell'opponente.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione dichiara pertanto infondato il motivo di ricorso promosso dal Comune, ed enuncia il seguente principio di diritto «Ai fini dell'applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità».
|