Valida in sede contenziosa la dichiarazione integrativa "fuori tempo"

La Redazione
23 Aprile 2018

Il contribuente può far valere in sede contenziosa l'esistenza di errori nella dichiarazione principale, così hanno deciso i giudici di legittimità con la sentenza n. 9849/2018.

Con la sentenza del 20 aprile 2018, n. 9849, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata in ritardo può in ogni caso essere fatta valere in giudizio dal contribuente.

Il contenzioso aveva origine da una dichiarazione integrativa presentata da una SRL fuori tempo massimo; l'Agenzia delle Entrate, per questo motivo, aveva emesso la liquidazione sulla base della dichiarazione non modificata. L'impresa, che aveva avviato il contenzioso, aveva presentato memoria con la quale aveva dichiarato la legittimità della pretesa del credito d'imposta. Ma, se i Giudici di seconde cure avevano negato il rimborso e respinto il ricorso della società, non così i Giudici di legittimità: la Sezione tributaria Civile ha osservato che la sentenza impugnata dalla SRL non era in linea con i principi giurisprudenziali, avendo la CTR omesso di valutare la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla società ricorrente in sede contenziosa.

I Giudici d'Appello avevano erroneamente sostenuto che la società contribuente, in quanto aveva presentato la dichiarazione integrativa in data successiva al termine stabilito dall'art. 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/1998, non poteva far valere in sede contenziosa l'esistenza di errori (peraltro materiali e non in danno dell'erario) insistenti sul reddito dichiarato. Il contribuente, però, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa, può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi compilando la dichiarazione.

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