Clausole eccessivamente elastiche nel part-time
23 Aprile 2018
L'inserimento di una clausola elastica, dalla quale non sia possibile determinare con precisione le condizioni per un diverso collocamento temporale della prestazione, è valida anche se concordata con il lavoratore?
L'art. 6, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di inserire all'interno di un contratto di lavoro part-time delle clausole elastiche, in forza delle quali il datore potrà collocare in modo diverso, sul piano temporale, la prestazione del lavoratore, ovvero variarne in aumento la durata. Ciò nel rispetto di quanto previsto in merito dal CCNL applicato, in assenza del quale la stipulazione dovrà avvenire, sempre per iscritto, innanzi le commissioni di certificazione.
Rispettate tali disposizioni, ai fini della validità delle stesse clausole, è necessario che vengano ad essere precisate le condizioni nonché le modalità secondo le quali il datore potrà procedere alle suddette variazioni. Diversamente verrebbe ad essere riconosciuto un potere esercitabile ad libidum, in contrasto con l'esigenza di tutela della sfera di libertà del lavoratore. Quest'ultimo deve, infatti, poter organizzare la propria vita lavorativa e privata, e a tal fine è anche disposta la specificazione nel contratto part-time della dislocazione oraria della prestazione, su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale.
In merito si veda: Cass. sez. lav. n. 27533/2016 e n. 6900/2018. |