Negozio allagato a causa di un contatore rotto, chi risarcisce il danno?

Redazione Scientifica
24 Aprile 2018

Nel caso di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un'abitazione ma sito all'esterno di essa, il proprietario dell'immobile può essere responsabile non a titolo di un'insussistente custodia, bensì ex art. 2043 c.c.

IL CASO Una società chiede il ristoro dei danni patrimoniali causati alla merce del proprio esercizio commerciale, da un grosso sversamento d'acqua dovuto dalla rottura di un contatore presente nel vano scala. Il condomino convenuto sostiene che il contatore non sia collegato al proprio impianto idrico e sia stato forzato da un atto vandalico, pertanto chiama in causa il gestore della fornitura.

LE RAGIONI DEL CONDOMINIO Il Tribunale escludendo una responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., rigetta la domanda attorea, la decisione viene riformata dal giudice del gravame che accoglie le pretese dell'appellante. Conseguentemente il condomino soccombente ricorre per cassazione prospettando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto non poteva ritenersi che sussistesse, oggettivamente e soggettivamente, un vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il contatore di proprietà del gestore, pertanto mancando un effettivo potere di gestione sulla cosa, che costituisce il presupposto dell'affermata responsabilità, la stessa deve essere esclusa.

La Suprema Corte, nell'esaminare la fattispecie, evidenzia che nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore posto a servizio di un'abitazione ma collocato al suo esterno, il proprietario dell'abitazione, ma non del contatore, non potendo intervenire sullo stesso, come può invece il gestore della fornitura o il diverso proprietario del contatore, può essere responsabile non a titolo di insussistente custodia ma ex art. 2043 c.c. Non si tratta dunque di una responsabilità oggettiva derivante dalla custodia della cosa, ma di una responsabilità colposa derivante per il venire meno degli obblighi di diligenza, dovendo egli adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre il danno. Ne consegue un diverso inquadramento della fattispecie che deve essere sussunta nella cornice della responsabilità ex art. 2043 c.c.

(FONTE: condominioelocazione.it)

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