La detraibilità dell'IVA è subordinata ai requisiti formali della scheda carburante

La Redazione
24 Aprile 2018

La Cassazione con l'ordinanza n. 9855/2018 ha ricordato che la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati dall'azienda è subordinata al rispetto dei requisiti formali della scheda carburante.

La detraibilità dell'IVA per l'acquisto della benzina è subordinata ai requisiti di forma delle schede carburanti.

Lo hanno ricordato i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 20 aprile 2018 n. 9855, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Tema oggetto della controversia erano le detrazioni per l'acquisto di carburanti: una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRAP, IRES ed IVA e contestava la deducibilità dei costi per carburante e la detraibilità dell'IVA correlata. La contabilità della società esaminata, tuttavia, presentava delle discrepanze in relazione ai requisiti formali prescritti dalla legge in tema di schede carburanti.

La Cassazione ha dunque ricordato che, «In tema di imposte dirette IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444/1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti».

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'esame della Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione.

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