Legittimo il licenziamento per abbandono del luogo di lavoro
24 Aprile 2018
Un agente, addetto al servizio di piantonamento antirapina di guardia presso una banca, veniva licenziato dalla società datrice per non aver indossato il giubbotto antiproiettile e per essersi recato in un bar durante l'orario lavorativo. Poiché la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente considerando che non si fosse realizzata la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, la società datrice ricorreva per cassazione.
La Corte, considerando legittimo il licenziamento e accogliendo il ricorso della società, ha richiamato il consolidato orientamento (già espresso ad es. da Cass. n. 2013/2012) secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza”.
In conseguenza di ciò, prosegue la Corte “spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concerto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo”. |