Esdebitazione e parziale soddisfazione dei creditori privilegiati

La Redazione
24 Aprile 2018

In tema di esdebitazione di soci illimitatamente responsabili di s.n.c. fallita, la condizione prevista dall'art. 141, comma 2, l.fall. non implica la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendo invece ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi; anche a prescindere – dunque – dall'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari.

In tema di esdebitazione di soci illimitatamente responsabili di s.n.c. fallita, la condizione prevista dall'art. 141, comma 2, l.fall. non implica la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendo invece ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi; anche a prescindere – dunque – dall'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari.

Spetta al giudice di merito stabilire con prudente apprezzamento quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia; a tal fine deve attribuirsi rilievo, nel contemperamento degli interessi del debitore e dei creditori non integralmente soddisfatti, al rapporto tra pagamenti effettuati ed entità complessiva dei crediti ammessi al passivo.

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