Assenza ingiustificata: rilevano la portata soggettiva e la gravità della condotta
26 Aprile 2018
Un lavoratore, essendo stato licenziato per essersi assentato ingiustificatamente per oltre tre giorni, impugnava il provvedimento disciplinare. Vedendosi rigettare la domanda dalla corte d'appello di Palermo, ricorreva per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c.. Inoltre, egli lamentava che il giudice, nel valutare l'intenzionalità della condotta, non avesse tenuto conto dell'inerzia dell'azienda di fronte alla richiesta di ferie da lui stesso avanzata e motivata da gravi e improrogabili esigenze familiari.
La Cassazione, in linea con quanto già sancito dalla Cass. n. 1604/1998, ha sottolineato che “le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa, non esimono il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta”.
A tal proposito la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudice d'appello non ha valutato la condotta della datrice di lavoro che, oltre a non aver dato seguito alla richiesta di ferie fatta dal lavoratore (seppur consapevole del grave lutto che lo aveva colpito), non ha emesso alcun richiamo prima della contestazione disciplinare. Dunque, sostenendo che la corte territoriale non abbia comparato le reciproche condotte secondo i principi di gravità e buona fede, la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. |