Solidarietà tra nudo proprietario e usufruttuario per i contributi condominiali sorti dopo l'entrata in vigore della riforma
27 Aprile 2018
Un condomino, nudo proprietario di un immobile e del relativo box pertinenziale si oppone al decreto ingiuntivo che condanna lui e la madre usufruttuaria degli immobili in questione, al pagamento delle spese condominiali.
Principio di solidarietà. Il giudice osserva in primo luogo che gli opponenti, al fine dell'arresto del decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto allegare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del pagamento, ovvero la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria; cosa in concreto non avvenuta, inoltre evidenzia che a seguito della c.d. “riforma del condominio” (l. 220/2012, entrata in vigore il 18/6/2013), è stato introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il principio della solidarietà tra il nudo proprietario e l'usufruttuario per il pagamento di tutti i contributi dovuti per le spese condominiali, sia per spese straordinarie che per quelle ordinarie (cfr. art. 67 disp. att. c.c.). In precedenza l'usufruttuario era tenuto al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi era tenuto neppure in via sussidiaria o solidale, pertanto non sussisteva il principio di solidarietà, oggi previsto dal citato art. 67 disp. att. c.c., né quello di “ambulatorietà passiva”, previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. tra venditore e acquirente. Premesso ciò, è ormai pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la nuova legge deve considerarsi inapplicabile ai rapporti giuridici già esauriti o sorti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, se attraverso essa si disconoscano gli effetti già scaturiti dal pregresso fatto generatore o si tolga efficacia alle conseguenze attuali o future di esso. Il tribunale di Milano, vertendosi in tema di contributi condominiali (relativi ad un esercizio successivo rispetto all'entrata in vigore della “novella”), ritiene applicabile al caso di specie il dispositivo dell'art. 67 disp. att. c.c. così come modificato dalla l. 220/2012. Pertanto gli opponenti sono tenuti a rispondere in solido per tutti i contributi dovuti, senza distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. |