Incompatibilità tra distrazione delle spese e patrocinio a spese dello Stato
27 Aprile 2018
L'istanza di distrazione disvela una dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese e di mancata percezione degli onorari, che si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dalla parte ammessa all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio (in quella fase, infatti, la parte dichiara di trovarsi in una condizione tale da non poter sopperire alle spese processuali); di conseguenza, l'assistenza di un difensore antistatario consente di raggiungere i medesimi effetti scaturenti dall'ammissione al beneficio e rende perciò incompatibili i due istituti tra loro, apparendo così irrilevante se il difensore abbia poi effettivamente anticipato alcuna spesa. |