Paga le imposte l'artista espatriata ma affittuaria di un appartamento in Italia

La Redazione
27 Aprile 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9462/2018, ha ricordato che non è importante che il contribuente sia andato a vivere all'estero: se risulta affittuario di un appartamento in Italia, sarà comunque soggetto alle imposte del nostro paese.

Non importa che il contribuente sia andato a vivere all'estero: se risulta affittuario di un appartamento in Italia, pagherà le imposte nel nostro paese. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 aprile 2018 n. 9462, con la quale ha respinto il ricorso di un'attrice che aveva impugnato due avvisi di accertamento per IVA ed IRPEF, quali compensi incassati ma non dichiarati. La donna dichiarava di aver trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco e che l'Ufficio delle Entrate non aveva fornito prova del suo domicilio fiscale italiano.

Secondo la ricorrente, incombeva sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare positivamente la sussistenza dei requisiti della fittizietà del trasferimento all'estero della sua residenza, poiché lei risultava cancellata dalle anagrafi della popolazione residente. Tale osservazione, però, è parsa non rilevante ai giudici di legittimità, perché già la Commissione Regionale aveva attribuito quest'onere all'ente impositore e aveva ritenuto che fosse stato correttamente assolto: la CTR aveva infatti rigettato l'appello della donna evidenziando che il domicilio della contribuente in Italia risultava dal contratto di locazione di un appartamento e che tale abitazione non poteva essere considerata “di rappresentanza”. Inoltre, l'attività artistica della contribuente era prevalentemente svolta nella città ove aveva affittato l'appartamento; città alla quale la donna era legata e dove si era anche sposata.

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