Avvocati: i nuovi parametri forensi approdano in Gazzetta UfficialeFonte: DM 8 marzo 2018 n. 37
27 Aprile 2018
In G.U. del 26 aprile 2018, n. 96 è pubblicato il decreto 8 marzo 2018, n. 37, recante «modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
Soglie inderogabili. Su proposta del CNF ed udito il parere del Consiglio di Stato il Ministero della Giustizia ha rimodellato i parametri forensi. In sede giudiziale, per quanto concerne i parametri generali per la determinazione dei compensi, il decreto modifica il d.m. n. 55/2014, mantenendo, da una parte, la possibilità di diminuzione dei valori medi della tabelle fino al 50% e, dall'altra, eliminando la locuzione «di regola», sostituendola con «in ogni caso». In questo modo la diminuzione non potrà andare oltre il 50%. La stessa modifica viene effettuata in relazione alla fase istruttoria nella quale la diminuzione può ora avvenire «in ogni caso» fino al 70%.
Aumento del 30% per gli avvocati “telematici”. Il nuovo decreto, poi, aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 d.m. n. 55/2014, il quale prescrive che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».
Mediazione e negoziazione assistita: tabelle “personalizzate”. L'art. 5 del decreto n. 37/2018, si occupa della disciplina dei parametri per la liquidazione del compenso nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, nonché, delle modifiche ai paramenti tabellari per i giudizi davanti al Consiglio di Stato. In particolare si prevede l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 20 del d.m. 55/2014, il quale dispone l'introduzione di nuove tabelle, allegate al decreto, per la liquidazione del compenso, garantendo dei valori certi in tutte le fasi dei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione.
Compensi relativi all'attività penale. Infine dal decreto emerge l'estensione del compenso anche alla fase procedimentale e la possibilità di aumenti o diminuzioni nel caso in cui l'avvocato difenda più soggetti con la medesima posizione processuale. Nello specifico l'art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 recante i parametri generali per la determinazione dei compensi concernenti l'attività penale è così sostituito: «quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (al posto di “20%”), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (al posto di “5%”) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (al posto “di venti”). La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti (al posto di “il numero delle parti”) ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (al posto di “una parte contro più parti”), sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto».
Fonte: dirittoegiustizia.it |