Non è incostituzionale la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie per i debiti tributari

La Redazione
27 Aprile 2018

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 90 depositata il 26 aprile, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, TUIR e dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.. Dichiarando legittima la responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie per i debiti tributari.

Non è incostituzionale la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie per i debiti tributari: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 90 depositata il 26 aprile, ha dichiarato non fondate le q.l.c. dell'art. 173, comma 13, TUIR e dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

La CTP di Pisa sollevava questione di legittimità costituzionale della disciplina fiscale che prevede un trattamento di favore per l'Erario in caso di scissione: l'art. 173 TUIR, infatti, dispone che per i debiti tributari rispondono illimitatamente le società beneficiarie di scissione parziale. Le disposizioni censurate disciplinano, dunque, i debiti tributari in modo diverso rispetto ai debiti civilistici, per i quali gli artt. 2506-bis, comma 3 e 2506-quater, comma 3, c.c., prevedono una responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuita alla società beneficiaria.

La specialità dei crediti tributari

La Corte Costituzionale ritiene non fondate le questioni. I crediti tributari, infatti, hanno nel nostro ordinamento “una marcata connotazione di specialità”, in quanto vanno ad alimentare la finanza pubblica, affinché sia assicurato il prescritto equilibrio di bilancio tra entrate e spese. Da tale vincolo deriva un'esigenza superiore di regolare l'adempimento delle obbligazioni tributarie con norme ad hoc, con conseguente impossibilità di equiparare integralmente l'inadempimento di tali obbligazioni e quello delle obbligazioni civili. Peraltro, anche nel diritto societario si rinvengono elementi di specialità che tutelano i crediti tributari.

Il particolare regime di solidarietà delle obbligazioni tributarie

Con specifico riferimento alla scissione, per i debiti tributari rispondono tutte le società beneficiarie: il regime di solidarietà è illimitato e senza beneficium excussionis, ex art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997. Per i debiti non tributari della società scissa, invece, la solidarietà è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria, ex art. 2506-bis, comma 3, c.c.

L'amministrazione finanziaria può vantare una situazione più favorevole rispetto ad altri creditori sociali, ma tale trattamento differenziato appare giustificato, sul piano costituzionale del rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, proprio dalla connotazione di specialità dei crediti tributari. La Consulta rileva come “la necessità che sia assicurato il regolare adempimento delle obbligazioni tributarie si traduce infatti nell'esigenza di conservazione della piena garanzia ex art. 2740 cod. civ. sul patrimonio della società originaria”.

La mancata limitazione della responsabilità solidale appare, dunque, giustificata dalla specialità dei crediti tributari e risponde ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità.

In conclusione, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Fonte: ilsocietario.it

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