Accertamento del Fisco valido anche se gli scostamenti sono minimi

La Redazione
27 Aprile 2018

I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 10030/2018, hanno sancito che i minimi scostamenti dagli studi di settore e poche fatture false possono giustificare l'accertamento delle Entrate.

Minimi scostamenti dagli studi di settore e poche fatture false possono giustificare l'accertamento delle Entrate. Questa la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza del 24 aprile 2018, n. 10030. Con essa, è stato respinto il ricorso di una SRL che aveva ricevuto un atto impositivo a fini IVA, IRES ed IRAP giustificato da uno scostamento dagli standard delle Entrate; scostamento, tuttavia, minimo. L'Agenzia aveva anche individuato alcune fatture relative ad operazioni inesistenti.

Secondo la società, tali elementi non potevano avere il carattere di prove sufficienti a giustificare l'atto impositivo. Né la CTP né la CTR, tuttavia, avevano accolto le ragioni della SRL, respinte anche dalla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il ricorso agli studi di settore non è stato assunto quale livello parametrico nell'accertamento, ma è stato considerato nell'ambito di un accertamento analitico induttivo come elemento di presunzione, legato alle fatture false riscontrate.

Gli studi di settore, infatti, costituiscono solo uno degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per accertare induttivamente il reddito del contribuente, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare: «tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati».

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