Corriere distratto omette le verifiche sui colli presi in consegna e recapitati: deve risarcire il danno per lo smarrimento della merce
30 Aprile 2018
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 556/2018 pubblicata il 26 febbraio scorso, affronta un tutt'altro che infrequente caso di azione di responsabilità contrattuale intrapresa per ottenere il risarcimento derivante dalla perdita della merce trasportata dal vettore. Il caso vede protagoniste più parti, tutte a vario titolo coinvolte nella staffetta di consegna della merce spedita a destinazione e mai pervenuta. La fattispecie coinvolge l'art. 1693 ed il 1696 c.c. Il primo contempla il particolare tipo di responsabilità del vettore, che si differenzia da quella disciplinata dal diritto comune poiché egli risponde, anche delle perdite o avarie da causa ignota o delle quali non sia possibile accertare il fatto generatore del danno. Tale articolo prevede che il vettore possa liberarsi da responsabilità solo mediante la prova positiva della derivazione del danno da una delle cause di esonero individuate nella norma in oggetto. Il secondo articolo, invece, introduce i criteri di calcolo del danno prevedendo al suo ultimo comma una limitazione di responsabilità nella quantificazione risarcitoria che non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il danneggiato fornisca la prova del dolo o della colpa grave del vettore.
IL CASO La vicenda concerne una domanda di risarcimento danni, formulata in via riconvenzionale ed in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dal mittente di un carico di materiale edile destinato a due distinti cantieri, entrambi riconducibili al destinatario, in danno dell'impresa di spedizione a cui si era rivolto per l'esecuzione del trasporto, ed a causa dello smarrimento della merce oggetto del trasporto. Nel giudizio la società di trasporti, cui si era rivolta l'attrice per l'esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto, ferma la richiesta di rigetto della domanda attrice per sua infondatezza e difetto di legittimazione passiva, aveva a sua volta avanzato domanda di manleva per i pregiudizi eventualmente derivanti dagli esiti della causa, in caso di sua condanna, nei confronti del sub-vettore cui si era affidata per l'esecuzione del trasporto, nonché nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Analogamente, il secondo vettore coinvolto nella staffetta del trasporto aveva a sua volta avanzato domanda di manleva nei confronti dell'altro sub-vettore finale, il quale avrebbe dovuto effettivamente recapitare la merce a destinazione, nonché nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Le convenute domandavano nel merito il rigetto della domanda risarcitoria perché infondata. Da più parti era eccepita l'incompetenza per territorio del Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva del mittente, la decadenza dell'azione nonché la sua prescrizione.
RIGETTO DELL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA PER TERRITORIO Il Tribunale lombardo, in prima analisi, respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata, per essere stata formulata in maniera non conforme ai principi di diritto formulati dalla Giurisprudenza di legittimità, in quanto mancante della contestazione specifica di tutti i fori concorrenti. Inoltre argomentava il Tribunale che trattandosi di contratto l'eccezione avrebbe dovuto considerare anche il criterio di collegamento del luogo di sua conclusione che, nel caso specifico, risultava mancare. Sicché si riteneva competente a decidere.
SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL MITTENTE Aspetto interessante da esaminare è quello relativo alla legittimazione attiva del mittente, circostanza anche questa specificamente contestata dalle convenute. Sostenevano i convenuti e le chiamate in causa che soggetto legittimato a proporre la domanda risarcitoria fosse solo il destinatario della merce, nonché suo acquirente. Tale affermazione era smentita dal Giudice di prime cure il quale evidenziava come la Giurisprudenza di legittimità sul punto avesse già affermato il principio di diritto secondo cui, nelle ipotesi di contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inadempimento inesatto, spetti al destinatario ovvero al mittente a seconda della sfera giuridica patrimoniale su cui si sono ripercossi gli effetti dell'inadempimento (Cass. civ. n. 24400/2010). In buona sostanza, la legittimazione del destinatario della merce nel formulare la richiesta risarcitoria non era da qualificarsi come esclusiva bensì come alternativa, essendo ben possibile che l'incidenza negativa dell'inadempimento si verificasse direttamente sul mittente nella misura in cui tale circostanza risultasse chiaramente provata nel corso del giudizio. Nel caso in esame l'attrice aveva allegato la circostanza del danno subito sicché anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era disattesa.
RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI CUI ALL'ART. 1698 C.C. Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di decadenza ex art. 1698 c.c. Come noto l'articolo in parola, con l'intento di attenuare il rischio per le società di trasporto di vedersi contestare il servizio anche a distanza di molto tempo, prescrive che la denuncia debba essere formulata nei confronti del vettore, entro un termine di decadenza di 8 giorni, decorrenti dalla riconsegna. Del pari prevede che il ricevimento, senza riserve, delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne nell'ipotesi in cui vi sia il dolo o la colpa grave del vettore. Orbene, presupposto per l'applicazione della norma in commento è il ricevimento delle cose trasportate anche in più momenti. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato il difetto proprio di tale presupposto giacché si trattava di due distinte consegne, una prima eseguita in favore di un destinatario effettivamente giunta a destinazione, una seconda, da eseguirsi nei confronti di altro soggetto, non era mai stata recapitata, neppure in maniera parziale. Trattandosi quindi di destinatari differenti il Tribunale aveva ritenuto che non fosse possibile qualificare il trasporto come unico, rientrando quindi la fattispecie in quella perdita totale del carico ai sensi dell'art. 1693 c.c.
PROVA DELLA COLPA GRAVE DEI VETTORI RAGGIUNTA GRAZIE ALLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI DEI DIPENDENTI Superata era anche l'eccezione di prescrizione per prova raggiunta in ordine alle richieste risarcitoria formalizzate dall'attrice con distinte lettere raccomandate.
L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI GARANZIA E MANLEVA IN ASSENZA DI LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Anche le domande di garanzia e manleva erano accolte dal Tribunale. La convenuta era così manlevata dal sub-vettore cui si era rivolta e quest'ultima, a sua volta, era manlevata dall'ultimo sub-vettore della catena. Parimenti erano accolte anche le domande di garanzia formulate dalla convenuta e dalla prima chiamata in causa nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione, nei limiti di applicazione della franchigia esistente.
(FONTE: Dirittoegiustizia.it)
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