Convivenza di fatto: la coabitazione deve essere valutata insieme agli altri elementi acquisiti in giudizio
02 Maggio 2018
IL CASO Tizia ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva confermato il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del convivente, deceduto a causa di un grave incidente sul luogo di lavoro. La Corte territoriale aveva infatti attribuito rilevanza dirimente alla circostanza che la ricorrente e il de cuius avessero luoghi di residenza diversi, escludendo così il configurarsi di una convivenza more uxorio utile ai fini risarcitori.
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL CONVIVENTE La Suprema Corte ricorda che «Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici» (Cass. civ. n. 23725/2008). In altri casi si è affermato che «Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale» (Cass. civ. n. 12278/2011)
LA COABITAZIONE DEVE ESSERE VALUTATA INSIEME AGLI ALTRI ELEMENTI INDIZIARI Secondo la Suprema Corte si ha convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di morte dell'altro, «qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale». Per accertare il configurarsi di tale fattispecie i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (ad es. la coabitazione, un progetto di vita in comune o l'esistenza di un conto corrente in comune) che devono essere valutati «non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri». Di conseguenza, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare la loro capacità di conseguire valenza indiziaria una volta valutati nel loro complesso «nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento». Pertanto, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d'appello che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi attenendosi al principio di diritto enunciato.
(Tratto da: Ilfamiliarista.it) |