Le procedure concorsuali applicabili alle cooperative sociali

02 Maggio 2018

Un ente, il cui statuto qualifica come “cooperativa sociale senza fini di lucro, retta dai principi della previdenza e della mutualità”, può considerarsi soggetto fallibile, considerando anche che, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, le società cooperative sociali (L. n. 381/1991) rientrano nel novero delle Onlus di diritto? In caso di risposta negativa, l'Ente può accedere alla procedura di sovraindebitamento? E in quali rapporti si pone la procedura di sovraindebitamento rispetto alla l.c.a.?

Un ente, il cui Statuto qualifica come “cooperativa sociale senza fini di lucro, retta dai principi della previdenza e della mutualità”, può considerarsi soggetto fallibile, considerando anche che, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, le società cooperative sociali (L. n. 381/1991) rientrano nel novero delle Onlus di diritto? In caso di risposta negativa, l'Ente può accedere alla procedura di sovraindebitamento? E in quali rapporti si pone la procedura di sovraindebitamento rispetto alla l.c.a.?

L'art. 2545–terdecies c.c., in materia di “insolvenza” delle cooperative (comprese quelle sociali) dispone chiaramente che:

  1. in caso di insolvenza della società l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa,
  2. le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La norma quindi evidenzia, per le cooperative che svolgono attività commerciale, una concorrenza fra due procedure concorsuali (la liquidazione coatta amministrativa e il fallimento) ed una esclusione dell'attivazione di quella fra le due per la quale la procedura istruttoria volta all'emanazione del provvedimento di apertura è ancora in corso, o non ancora iniziato, nel momento in cui è dichiarata la liquidazione coatta amministrativa (con provvedimento amministrativo) o il fallimento (con sentenza), in ciò disponendo il comma 3 del medesimo art. 2545–terdecies citato (nonché l'art. 196 l. fall.).

La cooperativa sociale, cui la norma pacificamente si applica, può essere, astrattamente, assoggettata alla procedura concorsuale di fallimento laddove svolga, quindi, attività commerciale. Recente giurisprudenza confrontatasi sul tema (Cass. Civ., Sez. I, n. 9567/2017) ha precisato che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci”.

La circostanza che la cooperativa sociale sia qualificabile come “impresa sociale di diritto” ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 (e ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.lgs. n. 460/1997, sia ONLUS di diritto) non modifica il quadro di riferimento generale sopra sinteticamente illustrato, che dovrebbe comunque rimanere regolato, sulla base delle elaborazioni che è possibile formulare oggi, dall'art. 2545-terdecies c.c., ancorché per l'impresa sociale l'art. 14 D.lgs. n. 112/2017 preveda l'applicazione della sola procedura di liquidazione coatta amministrativa.

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