Competenza per un decreto ingiuntivo verso ditta individuale chiusa

Patrick Morselli
02 Maggio 2018

Qual è la competenza territoriale nell'ipotesi di un decreto ingiuntivo nei confronti di una ditta individuale chiusa da tre anni: quella della residenza anagrafica di colui che è stato il titolare della ditta stessa (rif. Codice Consumo), oppure quella della sede legale della società commerciale creditrice ex art. 1182 c.c.?

Qual è la competenza territoriale nell'ipotesi di un decreto ingiuntivo nei confronti di una ditta individuale chiusa da tre anni: quella della residenza anagrafica di colui che è stato il titolare della ditta stessa (rif. Codice Consumo), oppure quella della sede legale della società commerciale creditrice ex art. 1182 c.c.?

La competenza territoriale. La competenza viene definita dalla dottrina prevalente come la frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una controversia.

La competenza si distingue per materia, valore, territorio, connessione oppure per continenza di causa.

Altra parte della dottrina differenzia, invece, la competenza a risolvere le controversie alla luce di tre criteri: oggettivo; funzionale e territoriale.

Il primo viene stabilito sulla base della causa del contratto oggetto della controversia.

Il secondo si identifica a seconda delle funzioni che il magistrato è chiamato a esercitare nel processo.

Il terzo criterio, invece, viene impiegato per ripartire la competenza dell'organo giudicante a seconda della circoscrizione territoriale.

Applicando quest'ultimo indicatore le varie cause della stessa natura sono assegnate a giudici della stessa tipologia, ma dislocati in circoscrizioni differenti.

La ripartizione avviene considerando tutte le circostanze del caso concreto, fra le quali anche il luogo in cui è sorta la controversia.

A titolo esemplificativo per individuare la competenza del giudice si pensi al luogo in cui risiede il convenuto, forum domicilii, o forum rei, oppure il luogo in cui l'obbligazione è stata contratta, o ancora dove la stessa deve essere eseguita, forum contractus o forum destinatae solutionis.

E' bene precisare che la competenza per territorio si determina in base al rapporto fra luogo territoriale e organo giudicante.

La competenza per territorio è generalmente derogabile con accordo raggiunto dalle stesse, essendo stabilita nell'interesse delle parti.

La competenza può non essere derogabile nei casi espressamente previsti dalla legge.

Si pensi all'ipotesi enucleata nel codice del consumo, in cui, il criterio euristico di riferimento si rinviene nell'art. 66-bis D.lgs. n. 206/2005, il quale prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza, o di domicilio, del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

Il decreto ingiuntivo promosso avverso una ditta individuale. Quando il creditore intende agire nei confronti del proprio debitore, a seguito del mancato pagamento di una prestazione pecuniaria, la problematica evoca l'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.

La norma dispone che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza del termine per la realizzazione della prestazione.

Effettuate le dovute premesse dogmatiche, si evidenzia come l'ordinamento giuridico pone a favore del creditore differenti strumenti utili per la riscossione di quanto questi vanti.

Per poter ottenere una pronuncia di ingiunzione di pagamento, è necessario che l'interessato possa produrre in giudizio un titolo idoneo a far valere una somma di denaro liquida, ossia determinata, o determinabile, nel suo ammontare.

Può accadere che stante la sussistenza dei requisiti summenzionati, il creditore intenda agire nei confronti di un imprenditore titolare di una ditta individuale al fine di ottenere il proprio vantaggio economico.

Giova sottolineare sin dal principio che la persona fisica, imprenditore, non configura un soggetto distinto dalla sua impresa.

La ditta individuale, anzi, coincide con la persona fisica titolare di essa.

La ditta non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello processuale.

Ciò si avverte allo stesso modo sia nel caso in cui questa sia operativa, sia nell'ipotesi in cui sia avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese della ditta.

Quest'ultima, infatti, configura un bene immateriale costituito dal nome con cui l'imprenditore svolge la propria attività.

L'indicazione della ditta quale intestataria di contratti, o altri atti giuridici, comunque, lascia inalterata la circostanza secondo la quale il soggetto coinvolto nei negozi giuridici non può che essere il titolare della stessa.

L'assunto viene confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità più risalente e consolidata, la quale ha statuito che la ditta è segno distintivo dell'imprenditore, ma questa non è soggetto distinto dal suo titolare e pertanto l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ditta (Cass. civ., n. 8784/1998, nonché Cass. civ., n. 11122/1994).

Il principio di diritto viene ribadito anche con riferimento alla problematica posta in tema di competenza territoriale.

La Corte di Cassazione, in tema di ripartizione di competenza per territorio, ha affermato che la ditta individuale non ha una soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare.

Il criterio del collegamento, per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo, va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 c.p.c. concernente il foro generale delle persone fisiche (Cass. civ., n. 1652/2005).

La più recente interpretazione giurisprudenziale sul punto ha precisato, altresì, che in tema di competenza per territorio, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 c.p.c. (Cass. civ., n. 14571/2012).

Quanto affermato viene ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno affermato che in presenza di obbligazioni pecuniarie liquide si applica il criterio euristico di cui l'art. 1182, comma 3, c.c., anche con riferimento al forum destinatae solutionis, poiché ciò viene confermato anche dall'ultima parte dell'art. 20 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un. n. 17989/2016).

Soluzione - Da quanto sopra discende che, anzitutto, in presenza di una ditta individuale, questa non assume un'autonoma soggettività giuridica, quindi ogni atto ed ogni effetto processuale e sostanziale deve identificarsi nel titolare della stessa.

In presenza di un creditore che intenda agire nei confronti del titolare della ditta individuale la normativa in tema di competenza territoriale generale, con l'art. 18 codice di rito, prevede che salvo che la legge disponga diversamente, è competente il giudice del luogo in cui in convenuto ha la residenza.

Pertanto, laddove un creditore abbia interesse ad incardinare un giudizio avverso il proprio debitore, al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento, nei confronti di una ditta individuale chiusa da tre anni, il foro competente

ex art. 1182 comma 3 c.c

., rimane quello del creditore procedente che, nel caso di specie, si identifica nel luogo in cui quest'ultimo ha la propria sede commerciale.

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