Appello notificato a mezzo PEC in un processo incardinato in maniera cartacea: è nullo?
02 Maggio 2018
Si chiede se nel processo tributario incardinato in maniera cartacea e non telematica, l'atto di appello dell'Ufficio notificato a mezzo PEC al difensore del contribuente e non mediante modalità cartacea (ovvero tramite raccomandata postale), può essere oggetto di eccezione di nullità e/o inesistenza e, quindi, inammissibile? O tale eccezione non è pertinente?
A parere di chi scrive, nonostante la proposizione del ricorso sia avvenuta in maniera “tradizionale” (nel quesito, a mezzo raccomandata a/r), la notifica dell'appello tributario mediante la modalità telematica non ne comporta l‘inammissibilità. La ragione sta nel fatto che l'unico vincolo posto dal regolamento tecnico sul processo tributario telematico, contenuto nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, è quello contenuto nell'art. 2, terzo comma, in base a quale la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarle per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, con l'unica eccezione rappresentata dalla sostituzione del difensore. L'obbligo, dunque, ha per oggetto la parte (pubblica o privata) che abbia utilizzato, in primo grado, la modalità telematica, imponendole di proseguire con la stessa modalità anche in appello, salvo la sostituzione del difensore. La norma, dunque, non consente di farne discendere un obbligo a contrario, ovverosia imporre l'uso della modalità cartacea per la notifica dell'appello, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato con la stessa modalità cartacea. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, l'appellante ha sempre la facoltà di utilizzare la modalità telematica, sia che si tratti della stessa parte privata che ha proposto il ricorso, sia che si tratti della parte pubblica (ente impositore o agente della riscossione).
Deve, però, segnalarsi che la CTR Toscana, con sentenza n. 1377/5/2017, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello (dell'ufficio) telematico a fronte di un ricorso cartaceo, richiamando, tuttavia, la normativa per la notifica degli atti contenuta nel c.p.c. (“Non appare condivisibile l'inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz'altro quella sancita dalle norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività”).
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